Arriva la prima sconfitta nelle aule di giustizia per il movimento dei sindaci contrari al 5G. A dare il via libera alla realizzazione degli impianti è il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, che si è espresso in merito a un ricorso presentato da Fastweb contro l’ordinanza emessa dal primo cittadino di Cefalù, Rosario Lapunzina, annullando il provvedimento del sindaco e richiamando nella sua decisione elementi come il “carattere sensibile” degli interessi coinvolti, dalla concorrenza allo sviluppo sostenibile, dalla salute all’ambiente.
A sottolineare l’importanza della rete 5G per il Paese è stata oggi il ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, in un’intervista a DigitEconomy.24, con il lancio di un appello proprio ai sindaci che con le loro ordinanze stanno creando problemi allo sviluppo della nuova insfrastruttura. “Se risultassero effetti negativi sulla salute – sottolinea – sarei la prima a oppormi, ma al momento negli studi che ho presente questa evidenza non l’ho riscontrata. Nessun Paese può permettersi il vezzo di non giocare la partita del 5G in nome di preoccupazioni che, ad oggi, non risultano argomentate e fondate”. Quanto poi all’innalzamento dei limiti elettromagnetici, richiesto dagli operatori e dal piano Colao, “Se i rischi sono effettivi – sostiene il ministro – teniamoci i nostri limiti prudenti, ma se non lo sono non possiamo privare cittadini e imprese di una tecnologia che può far la differenza in termini di posti di lavoro e competenze importanti per un Paese”.
Per tornare a Fastweb, società che ha registrato un punto a proprio favore con il successo del ricorso contro l’ordinanza del sindaco di Cefalù, l’amministratore delegato Alberto Calcagno ha rilasciato oggi un’intervista s DigitEconomy24 in cui conferma gli obiettivi dell’operatore sul 5G e sul livello degli investimenti, annunciando anche il lancio dei primi servizi nati dall’accordo con Linkem sul 5G Fwa. L’Ad di Fastweb lancia inoltre un appello a sburocratizzare il più possibile tutta quella sovrastruttura fatta di permessi e autorizzazioni che hanno fino ad oggi rallentato moltissimo i lavori di posa delle infrastrutture di telecomunicazioni”, augurando che “il Dl Semplificazioni che dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni dia finalmente quella spinta al cambiamento in ottica digitale”.
Nel sostenere la propria decisione di vietare l’implementazione della rete mobile di nuova generazione sul territorio del comune di Cefalù il sindaco evidenziava che non ne fossero ancora noti gli effetti sulla salute. Ma nonostante il pronunciamento dei giudici amministrativi il sindaco non molla: “Il provvedimento di annullamento – commenta Lapunzina – si limita a dire che le motivazioni della mia ordinanza contengono ‘numerosi elementi tecnici che necessitano di adeguato approfondimento’. Deve, quindi, desumersi – sostiene – che il fatto che non sia ancora stata scientificamente accertata l’assenza di danni alla salute non sia, secondo il giudice, di per sé, motivazione sufficiente a vietare l’installazione degli apparati”.
Nelle stesse ora si è registrato anche un altro pronunciamento di un tribunale amministrativo regionale su un ricorso presentato da Fastweb, che questa volta è però stato respinto: si tratta di quello presentato sul bando Consip relativo alla procedura per la conclusione di un Accordo Quadro per i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni. Nessuna illegittimità in questo caso, secondo quanto stabilito dal Tar del Lazio. Oggetto d’impugnativa era il bando e i connessi atti di gara di una procedura suddivisa in lotti geografici e da eseguirsi in unico lotto funzionale, che teneva insieme ambiti tecnologici diversi (server, cablaggio, reti locali, apparati di sicurezza e postazioni di lavoro). Fastweb si era rivolta al Tar denunciando a suo avviso l’erroneità del meccanismo di aggiudicazione, che sarebbe stato viziato sotto una serie di profili specifici. Il Tar, in ordine alla strutturazione della gara ed alle modalità di svolgimento della stessa, ha ritenuto la censura inammissibile, “posto che trattasi di un criterio che non impedisce la formulazione di una congrua offerta”. In più, per i giudici, la stessa “neppure sembra essere irragionevole, nei limiti del sindacato estrinseco solo consentito al Collegio”. Sulla base delle valutazioni tecniche espresse in sentenza, quindi, per il Tar “la legge di gara non appare né illogica né irragionevole”.