La Commissione europea si prepara a modificare le norme ex ante sulla banda ultralarga con una nuova Raccomandazione che aggiornerà quella del 2014 attualmente in vigore. La bozza del documento che CorCom ha potuto visionare cambia completamente le carte in tavola: da un lato si abbattono tutta una serie di paletti per consentire al mercato di spingere più velocemente l’infrastrutturazione, dall’altro si identificano due macro-categorie di azione: l’accesso wholesale per i servizi a banda larga del mercato retail e quello per le connessioni di alta qualità utilizzate per la banda larga aziendale. La nuova proposta di Raccomandazione include anche linee guida per la valutazione delle differenze geografiche all’interno dello stesso mercato in modo da colmare anche i più piccoli gap.
“L‘obiettivo dell’intervento normativo è produrre vantaggi per gli utenti finali in termini di prezzo, qualità e scelta ottenendo una concorrenza sostenibile a livello di vendita al dettaglio. Il punto di partenza per l’identificazione dei mercati rilevanti nella presente Raccomandazione dovrebbe essere la definizione dei mercati al dettaglio in una prospettiva lungimirante su un dato orizzonte temporale, guidata dal diritto della concorrenza – si legge nel testo -. Infatti, laddove i mercati al dettaglio sono effettivamente competitivi in assenza di regolamentazione all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero concludere che la regolamentazione non è più necessaria sui mercati all’ingrosso collegati”.
La Commissione europea ha già inviato la proposta a Berec a fine luglio per il suo parere e si procede dunque speditamente in vista della deadline del 21 dicembre 2020 messa nero su bianco nel nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche.
Regolazione ex ante: ecco i nuovi criteri
Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del Codice, la regolamentazione ex ante può essere giustificata per i mercati che soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:
- Sono presenti barriere all’ingresso strutturali, legali o normative elevate e non transitorie
- Esiste una struttura di mercato che non tende a una concorrenza effettiva nell’orizzonte temporale pertinente, tenuto conto dello stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altre fonti di concorrenza dietro le barriere all’ingresso
- Il diritto della concorrenza da solo non è sufficiente per affrontare adeguatamente i fallimenti del mercato individuati.
“In conclusione, le tendenze del mercato indicano una crescente differenziazione delle condizioni di concorrenza nella maggior parte degli Stati membri, alcune delle quali possono durare a lungo. Pertanto, fatta salva la conclusione raggiunta dalle Anr (autorithy nazionali ndr.) sulla definizione del mercato geografico, la Commissione sottolinea l’importanza di un’adeguata analisi geografica e dell’applicazione dell’approccio dal basso verso l’alto”, si legge nella proposta di Raccomandazione.
Spingere l’ultrabroadband nelle imprese
L’implementazione di infrastrutture alternative che forniscono una connettività in fibra dedicata per le imprese è aumentata in modo significativo, in particolare nelle aree più densamente popolate, nei centri commerciali e nei distretti business. Tuttavia – si evidenzia le testo della Commissione Ue – possono esserci aree in cui, anche se la diffusione di un’infrastruttura alternativa per la connettività del mercato di massa può essere economicamente praticabile, potrebbe essere economicamente meno redditizio duplicare reti che forniscono connessioni dedicate isolate a causa delle dimensioni del mercato indirizzabile. In quelle aree meno densamente popolate, a causa della mancanza di concorrenza infrastrutturale, c’è il rischio che la domanda di capacità dedicata non sarebbe servita da offerte competitive in assenza di regolamentazione.
“Pertanto, nel definire i mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, del Codice, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero identificare le aree geografiche in cui le condizioni di concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che possono essere distinte dalle zone limitrofe in cui prevalgono le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse, con particolare riguardo alla questione se il potenziale operatore che detiene un significativo potere di mercato agisca in modo uniforme nella sua area di rete o se si trovi ad affrontare condizioni di concorrenza sensibilmente diverse in misura tale che le sue attività sono limitate in alcune aree ma non in altri”.
L’analisi riparte dai mercati geografici
Seguendo i principi del diritto della concorrenza e sulla base dell’analisi delle unità geografiche le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero quindi stabilire una prima definizione della portata dei mercati geografici aggregando insieme unità che presentano condizioni concorrenziali simili. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare le condizioni di concorrenza in modo lungimirante, esaminando indicatori strutturali e comportamentali, tenendo conto in particolare, in linea con l’articolo 64, paragrafo 3, del codice, dell’importanza della concorrenza basata sulle infrastrutture. Le autorità nazionali di regolamentazione – si legge sempre nel testo – dovrebbero utilizzare indicatori come il numero di reti concorrenti, le rispettive quote di mercato, le tendenze delle quote di mercato, un’analisi del comportamento dei prezzi e delle differenze di prezzo a livello regionale e modelli comportamentali come strategie di marketing localizzato, caratteristiche della domanda o cambio di cliente e ribollire. La risultante definizione dei mercati geografici dovrebbe essere confrontata con un’analisi della sostituibilità della domanda e dell’offerta. I mercati geografici non adiacenti che presentano condizioni concorrenziali simili possono essere analizzati insieme in questa fase.
Ai fini della definizione del mercato geografico, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero dunque definire un’unità geografica di base come punto di partenza per la valutazione delle condizioni di concorrenza. Tale unità potrebbe seguire la topologia della rete o i confini amministrativi, a seconda delle circostanze nazionali. In tutti i casi, seguendo la prassi della Commissione, l’unità geografica dovrebbe essere di dimensioni adeguate, cioè sufficientemente piccola da evitare variazioni significative delle condizioni di concorrenza all’interno di ciascuna unità ma abbastanza grande da evitare una microanalisi onerosa e dispendiosa in termini di risorse che potrebbe portare a una frammentazione del mercato in grado di riflettere la struttura di rete di tutti gli operatori interessati; avere confini chiari e stabili nel tempo.
Uno degli obiettivi del nuovo quadro normativo è ridurre progressivamente le regole specifiche per i settori specifici man mano che si sviluppa la concorrenza sui mercati e, in ultima analisi, garantire che i mercati delle comunicazioni elettroniche siano disciplinati solo dal diritto della concorrenza. In linea con questo obiettivo, lo scopo della presente raccomandazione è identificare quei mercati di prodotti e servizi in cui la regolamentazione ex ante può essere giustificata.
La Raccomandazione 2014
La raccomandazione del 2014 ha mostrato chiaramente a livello di Unione che i mercati al dettaglio non sono più al centro della regolamentazione ex ante e ha individuato i seguenti mercati suscettibili di regolamentazione ex ante:
- il mercato della terminazione delle chiamate all’ingrosso su singole reti telefoniche pubbliche fornite in postazione fissa
- il mercato della terminazione all’ingrosso di chiamate vocali su singole reti mobili
- il mercato dell’accesso locale all’ingrosso fornito in postazione fissa
- il mercato dell’accesso centrale all’ingrosso fornito in postazione fissa per i prodotti del mercato di massa
- il mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità fornito da una postazione fissa