IL CASO

Banda ultralarga, il Tar boccia il ricorso di Open Fiber su Flash Fiber

Confermata la decisione dell’Antitrust sugli impegni della joint venture Tim-Fastweb per la realizzazione della rete Ftth. Nessuna violazione della concorrenza

Pubblicato il 03 Mar 2020

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Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso presentato da Open Fiber contro il provvedimento dell’Antitrust del 9 aprile 2018 che non aveva evidenziato alcuna restrizione della concorrenza nel “piano” portato avanti da Flash Fiber, la joint venture di Tim e Fastweb. L’istruttoria era stata avviata a febbraio del 2017 e riguardava per l’appunto l’accordo di co-investimento del 2016 fra le due telco per la realizzazione di un’infrastruttura in fibra in modalità Ftth in 29 città italiane.

L’Antitrust nel suo provvedimento aveva già respinto le “accuse” di Open Fiber sostenendo che gli impegni presi da Flash Fiber nel 2017 erano sufficienti a chiudere il dossier. “Con provvedimento adottato in data 29 marzo 2018 – ricorda la sentenza del Tar – l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, acquisito il parere dell’Autorità per la garanzie nelle comunicazioni e conclusa la fase di informazione della Commissione europea, deliberava di accogliere gli impegni nella versione modificata, ritenendo che gli stessi fossero idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria con riferimento ai mercati in ipotesi interessati dall’operazione, ovvero il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso su rete fissa (mercato a monte) ed il mercato (a valle) dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio a banda larga e ultralarga”.

Il Tar dunque conferma la decisione dell’Autorità. “Emerge dalla motivazione della delibera, che l’Autorità, consapevole del fatto che gli accordi di coinvestimento devono essere sottoposti a un rigoroso scrutinio ai sensi della normativa a tutela della concorrenza, ha operato una valutazione in concreto sull’intera fattispecie escludendo motivatamente, alla luce del contenuto degli impegni, dei rilievi dei concorrenti rappresentati in fase istruttoria e del parere dell’AgCom, che ricorressero profili residui di anticoncorrenzialità”, si legge nella sentenza del Tar.

La sentenza del Tar del Lazio

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