LE SENTENZE

Banda ultralarga, il Tar respinge i ricorsi su voucher e tariffe

Ok ai fondi per le famiglie a basso reddito, alla delibera mercati rete fissa e Vula di Tim e al costo dell’Ethernet

Pubblicato il 14 Gen 2022

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Tre sentenze nello stesso giorno che respingono i ricorsi presentati dalle telco e non solo in tema di banda ultralarga. Il Tar del Lazio respinge tutto ai mittenti.

Voucher banda ultralarga, ok per le famiglie a basso reddito

Respinto il ricorso di Aires, Ancra e Mediamarket. Secondo il Tar del Lazio non si profila illegittimità nel decreto “Piano voucher sulle famiglie a basso reddito”, emanato il 7 agosto 2020 dal Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il successivo primo ottobre. Il decreto disciplina l’intervento di sostegno per garantire la fruizione di servizi di connessione ad Internet in banda ultralarga da parte delle famiglie con Isee inferiore a 20.000 euro. Secondo i ricorrenti, il Dm impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui stabilisce che il contributo “non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione” dei contratti con i fornitori autorizzati per la connessione ad Internet. Il percorso per l’erogazione del contributo avrebbe dovuto prevedere la possibilità da parte del consumatore di scegliere l’operatore attraverso la stipula di un contratto di accesso ad Internet per poi avere il tablet o il Pc direttamente dall’operatore di comunicazione oppure di rivolgersi a un rivenditore di prodotti elettronici per l’acquisto degli apparati, utilizzando il bonus residuo. Il Tar, premettendo che la misura di sostegno “matura dall’esigenza, emersa nel contesto dell’emergenza sanitaria determinata da Covid-19, di garantire alle famiglie meno abbienti i collegamenti internet a banda ultralarga per l’esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio, al lavoro, e che ai fini della fruizione del contributo è previsto “che il beneficiario deve presentare apposita domanda presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati’ nell’elenco messo a disposizione nel portale di Infratel Italia. In sostanza “la pratica dell’offerta del servizio di accesso ad Internet in modalità abbinata con l’apparecchiatura terminale (tablet o Pc) non è vietata; l’operatore non può imporre ai fini dell’accesso internet l’utilizzo di un determinato apparato da utilizzare per la connessione”.

Ok alla delibera Agcom su mercati rete fissa e Vula di Tim

Confermata la delibera con cui Agcom ha effettuato l'”Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa”, nonché quella recante la definizione “del livello minimo di take up dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacita’ (Vhc) e delle modalità di verifica dei prezzi dei servizi Vula di Tim offerti nei Comuni Contendibili”. Il Tar del Lazio ha dunque respinto il ricorso di Telecom Italia presentato nel 2019.

Confermata la delibera Agcom su costo banda Ethernet

Confermata anche la delibera Agcom sul costo della banda Ethernet. Respinto il ricorso di Fastweb che deduceva l’illegittimità della determinazione del costo, affermando, in particolare, che l’Agcom avrebbe fatto uso di un modello con il quale sarebbe pervenuta a un risultato falsato dall’erroneità del valore di partenza. Secondo il Tar invece l’Autorità ha applicato “uno specifico modello di costo che ha consentito l’individuazione dei costi medi ivi definiti”, utilizzando quindi “un modello di calcolo innovativo”. Fastweb lamentava anche un ulteriore profilo di illegittimità della definizione del costo, ma anche su questo punto il Tar ha dato ragione ad Agcom.

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