Agcom ha avviato un procedimento finalizzato alla definizione del punto terminale di rete (Ntp – Network termination point) per i servizi di accesso alla rete Internet da postazione fissa. Nell’ambito del procedimento è indetta una consultazione pubblica per raccogliere dagli stakeholder osservazioni e valutazioni sul posizionamento del Ntp per le diverse tecnologie. La consultazione è aperta per 45 giorni.
L’iniziativa mira a rivalutare le attuali restrizioni alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali per Ftth e Fwa, basandosi sulle linee guida del Berec e tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e del mercato.
Ftth e Fwa, Agcom punta a ridefinire il punto Ntp
L’oggetto della proposta che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dettagliato negli allegati A e B alla sua comunicazione (Delibera 31/25/Cons) riguarda la corretta definizione del punto di confine Ntp, nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tra la rete dell’operatore di accesso e la rete privata del cliente. La definizione della posizione del Ntp consente di definire il confine tra la rete dell’operatore e quella dell’utente e “ha evidenti impatti sulla libertà di scelta delle apparecchiature terminali, in merito alla quale l’Autorità è intervenuta con delibera n. 348/18/Cons”.
La libertà di scelta degli utenti viene, infatti, ribadita in più punti del Regolamento europeo sulla neutralità della rete, a partire dal considerato n. 5, che recita “Quando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/Ce della Commissione.
Al riguardo, le Linee guida del Berec precisano che il diritto di scegliere una data apparecchiatura terminale riguarda tutte le apparecchiature d’utente direttamente o indirettamente connesse all’interfaccia di una rete pubblica, ovvero il Ntp o “punto terminale di rete”, fatta eccezione dei casi in cui ci siano oggettive necessità tecniche. Le Linee guida Berec sul Ntp prevedono, in linea generale, un’a ‘identificazione tecnologicamente neutrale del punto terminale di rete al “Punto A” (ad esempio la borchia ottica nei collegamenti Ftth) laddove non sussistano oggettive necessità tecnologiche.
La questione è oggi particolarmente rilevante per le reti in fibra ottica.
Impatti per utenti finali, operatori retail e vendor
Quando in casa si installa una connessione in fibra ottica in modalità fiber to the home (Ftth), uno degli apparati necessari è l’Ont, Optical network terminal, che trasforma il segnale ottico in segnale elettrico e permette di collegare il proprio modem alla rete ottica dell’operatore di accesso.
Esistono due tipi di Ont: integrato nel router del cliente oppure esterna con alimentazione dedicata. Questo apparato è collegato a una borchia ottica, che viene fissata a muro nel punto in cui arriva il cavo in fibra ottica dall’esterno, che non richiede alimentazione e si occupa solo di creare una “porta” con un connettore standard da cui parte il cavo in fibra ottica “domestico”, ossia quello che si connetterà alla Ont. Nel caso di Ont integrato nel router, il cavo in fibra che esce dalla borchia arriva direttamente all’interno dello stesso.
La definizione del Ntp ha importanti riflessi sugli utenti finali, operatori retail e vendor. Infatti, laddove il Ntp è fissato prima della Ont, ne consegue che questa ultima può essere liberamente scelta dall’utente finale conformemente al regolamento europeo sul modem libero e tenuto conto delle Linee guida Berec.
Agcom, al riguardo, ha reso noti alcuni chiarimenti sulla delibera n. 348/18/Cons del modem libero.
Più libertà di scelta sull’Optical network terminal (Ont)
Essendo la Ont un elemento alimentato elettricamente e connesso alla interfaccia con la rete pubblica, la borchia ottica, per trasmettere, trattare o ricevere informazioni, dovrebbe essere soggetta a libera scelta in quanto si trova a sinistra del punto A. Tuttavia, è stata approvata, nel 2019, una restrizione alla libera scelta della Ont per motivi tecnici. Su tale restrizione alla libertà di scelta sono pervenute, negli ultimi anni, numerose istanze di revisione.
Essendo passati quasi 6 anni dalla comunicazione del 2 luglio 2019, considerate le novità introdotte dall’adozione delle Linee guida del Berec sull’implementazione del Regolamento Open Internet, pubblicate nell’ultima versione il 14 giugno 2022, Agcom ha ritenuto opportuno avviare un procedimento di riesame al fine di verificare se l’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato consenta di rivedere la posizione Agcom del 2019.
Al via la consultazione pubblica
La questione relativa alla libertà di scelta dell’apparato Ont è, in ogni caso, da inquadrare nell’ambito di una regolamentazione di più ampio respiro, inerente alla definizione del punto terminale di rete (Ntp) per i servizi di connessione ad Internet da rete fissa. Di qui anche l’avvio di una consultazione pubblica volta ad acquisire elementi finalizzati alla definizione del punto terminale di rete per i servizi di accesso ad Internet da rete fissa.
Considerato che la questione ha anche riflessi sui rapporti tra operatori wholesale e retail, con la possibilità per questi ultimi di fornire autonomamente ai propri utenti apparecchiature installate presso la sede dell’utente, il presente lavoro è stato coordinato con gli esiti del tavolo tecnico wholesale riguardante le procedure di passaggio tra operatori in presenza di Ont fornite dall’Olo, di cui alla delibera n. 7/25/CIR.
E, considerato che l’accertamento della corretta scelta per il punto terminale di rete potrà risultare complesso da un punto di vista teorico, o comunque le posizioni degli stakeholder potranno essere frutto di interessi commerciali, nello schema di delibera Agcom si riserva di avviare una sperimentazione come fatto in altri Paesi, che avrà lo scopo di verificare se, laddove confermate in linea di principio, sussistono effettivamente difficoltà tecniche a posizionare la Ntp prima della Ont (punto A).
Revisione della collocazione di Ntp anche per l’Fwa
Una soluzione alternativa o complementare al portante trasmissivo fisico installato fino al terminale del cliente, per fornire servizi broadband e ultrabroadband a clienti affari e residenziali, è rappresentata dalle architetture Fwa (Fixed wireless access) che utilizzano la tecnologia radio in luogo del rilegamento fisico d’utente. Allo stato sono disponibili servizi Fwa in tecnologia Lte o 5G o soluzioni di accesso Microwave Ptmp sia in banda licenziata sia in banda non licenziata (ad es. HiperLan) per connettere abitazioni o uffici non raggiunti da fibra.
Nell’attuale scenario regolamentare, per la tecnologia Fwa, l’operatore ha la facoltà di imporre la propria apparecchiatura terminale, limitatamente alla componente di ricetrasmissione, che realizza l’accesso al mezzo fisico.
In merito all’aspetto della qualità del servizio, la delibera n. 156/23/Cons ha
introdotto specifici requisiti anche per le linee Fwa; in particolare, alle connessioni Fwa sono state estese le medesime tutele vigenti per le connessioni cablate, con particolare riferimento alle velocità minime, massime e normalmente raggiungibili, che gli operatori dichiarano per ciascuna offerta. La definizione del Ntp che ricalca la situazione attuale sarebbe di conseguenza quella di collocazione al punto “B”.
Sebbene, a differenza dalla tecnologia Ftth, non siano pervenute istanze di revoca della restrizione di cui alla comunicazione del 2 luglio 2019 per la tecnologia Fwa, Agcom reputa che nell’ambito della consultazione si debbano analizzare anche le altre possibili scelte relative collocazione del Ntp anche per i servizi Fwa.