Gli operatori di telecomunicazioni possono modificare unilateralmente i contratti con la clientela. Mentre agli utenti è concesso l’esercizio del diritto di recesso senza esborsi aggiuntivi. È questa la diretta conseguenza della sentenza emessa dal Tar del Lazio che ha accolto parzialmente un ricorso proposto da Assotelecomunicazioni, Fastweb, Vodafone Italia e Wind con l’intervento di Assoprovider. La decisione del Tribunale annulla la parte del Regolamento per la tutela dell’utenza in materia di contratti telefonici, approvato a fine 2015 dall’Autorità garante per le comunicazioni, che prevedeva la possibilità per gli operatori di effettuare modifiche ai contratti solo nelle ipotesi previste dalla legge e con comunicazione motivata agli utenti.
La pronuncia del Tar è relativo al solo articolo del Regolamento Agcom nel quale è stabilito “che gli operatori possono modificare i contratti solo nelle ipotesi previste dalla legge o dal contratto medesimo, con comunicazione motivata agli utenti”. La Terza sezione del Tribunale conferma così che non spetta all’authority intervenire su questo ambito vista la presenza di norme di rango superiore e prevalenti. I giudici amministrativi hanno invece ritenuto infondata la restante parte il ricorso nella quale si contestavano, tra gli altri, gli articoli del Regolamento che prevedevano che i contratti non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 14 mesi e che in caso di disdetta l’operatore non addebita all’utente alcun corrispettivo per i costi relativi alla cessazione.
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