LA SENTENZA

Corte Ue: “No a costi extra sulle bollette telefoniche”

Il Tribunale europeo si è espresso sulla causa che coinvolge T-Mobile Austria. “La normativa sui pagamenti vale anche per gli operatori mobili: illegittimo addebitare agli utenti le spese per i pagamenti via bonifico o bollettino postale”

Pubblicato il 09 Apr 2014

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Gli operatori telefonici non possono far ricadere sui loro abbonati i costi dei pagamenti delle bollette telefoniche tramite bonifico online o bollettino cartaceo. La Corte di Giustizia Ue ha sentenziato oggi che “Ai beneficiari di un pagamento può essere vietato in via generale di imporre spese al pagatore qualunque sia lo strumento di pagamento scelto e tale divieto può applicarsi anche a un gestore di telefonia mobile”.

La Corte europea si è espressa in relazione alla causa che ha coinvolto il fornitore di servizi di telefonia mobile T-Mobile Austria che prevedeva, nelle sue condizioni generali di contratto, l’addebito ai suoi clienti delle spese di gestione in caso di pagamento mediante bonifico online o per mezzo di bollettino cartaceo. Venivano così addebitate spese aggiuntive mensili pari a 3 euro ai consumatori abbonati alla tariffa “Call Europe” che avevano optato per quelle modalità di pagamento.

l Verein für Konsumenteninformation, un’associazione austriaca di consumatori, avevano presentato un esposto affermando che l’addebito di T-Mobile Austria fosse contrario alla legge austriaca sui servizi di pagamento. Tale legge vieta infatti ai beneficiari del pagamento di imporre spese qualunque sia lo strumento di pagamento scelto. T-Mobile Austria, invece, sosteneva che ad essa non si applicano né tale legge austriaca, né la direttiva dell’Unione europea che questa traspone, dal momento che non è un prestatore di servizi di pagamento ma un gestore di telefonia mobile. La sentenza della Corte di Giustizia di oggi ribalta questa visione: anche gli operatori mobili ricadono nella normativa sui pagamenti.

Nella sentenza odierna la Corte rileva che la direttiva Ue conferisce espressamente agli Stati membri la facoltà di vietare o di limitare, tenuto conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci, il diritto del beneficiario di richiedere spese al pagatore per l’utilizzo di uno strumento di pagamento determinato. Tale facoltà si applica all’utilizzo di strumenti di pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile (beneficiario del pagamento) e il suo cliente (pagatore).

La Corte spiega che gli Stati membri non hanno solo il potere di vietare di applicare spese per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento ma possono anche vietare in maniera generale ai beneficiari di un pagamento, e tra questi gli operatori mobili, di imporre spese al pagatore qualunque sia lo strumento di pagamento scelto. La Corte precisa che sia gli ordini di bonifico cartaceo sia gli ordini di bonifico online costituiscono strumenti di pagamento ai sensi della direttiva.

T-Mobile Austria ha chiesto la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza ma per la Corte Ue, si legge in una nota, “tale presupposto non ricorrre nella presente causa, dal momento che la legge austriaca relativa ai servizi di pagamento ha correttamente trasposto le disposizioni pertinenti della direttiva. Peraltro, la T-Mobile non ha dimostrato, dinanzi ad essa, l’esistenza di un rischio di ripercussioni economiche gravi. Di conseguenza, la Corte rifiuta di limitare nel tempo gli effetti della sentenza”.

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