IL DISEGNO DI LEGGE

Concorrenza, il Garante Privacy: “Insufficiente norma sui servizi premium”

Secondo l’Autorità le regole potrebbero non essere efficaci a contrastare le condotte elusive: “All’operatore compete solo l’onere di verificare la sussistenza di un consenso ‘espresso e documentato’, senza normare le specifiche modalità di documentazione della manifestazione di volontà”

Pubblicato il 24 Feb 2022

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La norma del ddl Concorrenza sul blocco/attivazione dei servizi premium di telefonia “potrebbe non essere del tutto sufficiente al contrasto delle condotte elusive“. È quanto si legge in una memoria inviata dal Garante della privacy alla commissione Industria al Senato in merito al ddl Concorrenza. “All’operatore telefonico, infatti – si evidenzia – compete solo l’onere di verificare la sussistenza di un consenso ‘espresso e documentato’, senza tuttavia normare le specifiche modalità di documentazione della manifestazione di volontà”.

In particolare, il commento è riferito all’articolo 21 che, al fine di contrastare il fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, vieta ai soggetti gestori dei servizi l’attivazione, in assenza del consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente, di servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi i servizi per l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso sms e mms, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori.

“La previsione – tesa a valorizzare il ruolo intermedio dell’operatore telefonico vietandogli di attivare servizi per i quali manchi un consenso espresso e documentato- interviene su di un fenomeno di particolare invasività, suscettibile di determinare tra l’altro pregiudizi significativi dal punto di vista patrimoniale. La novella, tuttavia, in sostanziale continuità con la norma vigente, potrebbe non essere del tutto sufficiente al contrasto delle condotte elusive. All’operatore telefonico, infatti, compete solo l’onere di verificare la sussistenza di un consenso “espresso e documentato”, senza tuttavia normare le specifiche modalità di documentazione della manifestazione di volontà”, sottolinea il Garante.

La protezione dei dati in delega controllo imprese

Inoltre, secondo il Garante, la norma sui controlli sulle attività economiche andrebbe integrata per garantire il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali. In particolare, il commento si riferisce all’articolo 24, la delega al Governo per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche che prevede anche la possibilità di accesso ai dati e lo scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati .

“Sarebbe opportuno integrare i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega legislativa con riferimento all’esigenza che l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli, avvenga nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali – scrove l’Autorità – Inoltre, sarebbe auspicabile acquisire il parere del Garante sullo schema di decreto legislativo al fine di garantire che l’interoperabilità delle banche dati e l’accesso alle informazioni sia disciplinato in modo da garantire il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati”.

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