Il decreto scavi che il 26 settembre andrà alla Conferenza Unificata sarà frutto di un compromesso tra opposte visioni istituzionali, soprattutto sulla possibilità di utilizzare le minitrincee, come si può leggere nel testo che pubblichiamo qui.
Sarà probabilmente il testo definitivo che diventerà legge dopo il passaggio in Conferenza. In questa occasione però ci sarà ancora un’ultima possibilità di modifica, a favore degli operatori, perché a quanto risulta le Regioni sarebbero favorevoli a estendere l’ambito di utilizzo delle minitrincee. Queste tecniche di scavo innovative consentono di dimezzarne i costi e di accelerare di molto i tempi di avvio delle nuove reti.
Vediamo adesso per la prima volta i dettagli del testo. I punti del compromesso tra le parti sono due: dove abilitare l’uso delle minitrincee e quanta parte di strada gli operatori sono obbligati a ripristinare dopo lo scavo. Il testo ore li autorizza a usare liberamente le minitrincee nelle zone urbane (dove peraltro i costi degli scavi tradizionali sono maggiori). Nelle aree extraurbane, il via libera è aldilà della striscia della banchina. Se la minitrincea tocca la carreggiata, invece, l’operatore deve chiederne l’autorizzazione al gestore della strada. Questo punto è stato fortemente voluto dal ministero dei Trasporti, per tutelare la sicurezza della strada su cui passano le auto. Secondo il ministero allo Sviluppo economico, invece, sarebbe stato meglio liberalizzare ovunque le minitrincee.
E’ passata però nel testo, come voluto dagli operatori, la possibilità di usare mastici a presa rapida nelle zone soggette a minitrincea, per chiudere lo scavo rapidamente e con una sola passata (invece delle tradizionali due, a distanza di un mese di tempo). Un altro punto a favore degli operatori è che il decreto fissa, per la prima volta, un livello massimo di ripristino della strada dopo gli scavi. Finora questo aspetto è stato poco chiaro nelle norme e quindi gli operatori da tempo accusano gli enti gestori delle strade di obbligarli a fare costosissimi e ingiustificati lavori di ripristino della strada, ben oltre la superficie interessata dagli scavi (tipicamente devono rifare l’intera carreggiata anche se l’hanno intaccata solo in parte).
Adesso il testo fissa questi limiti: il ripristino può essere pari a un massimo di tre volte la superificie interessata dallo scavo nelle zone urbane e di massimo cinque volte in aree extraurbane. Per scavi chirugici da 10 centimetri, come le minitrincee appunto, l’operatore sarà costretto quindi a un ripristinare massimo 30 e 50 centimetri di strada, rispettivamente.
Finora è stato comune ottenere lavori larghi un metro, dagli operatori, dopo lo scavo.