Il Tar di Trento ha respinto il ricorso che era stato presentato da Vodafone contro il regolamento sulla protezione da elettrosmog, approvato con decreto del presidente della Provincia alla fine del 2012.
Secondo la sentenza 408 depositata il 16 dicembre, il Tar stabilisce che il regolamento, che impegnava la Giunta a redigere un piano provinciale di settore sulle infrastrutture delle comunicazioni, mirando alla massima riduzione dell’impatto paesaggistico-ambientale, è “un atto emanato dal Consiglio nell’esercizio del potere di indirizzo politico”, e “la delibera consiliare con cui è stata approvata la mozione impugnata è atto privo di lesività, quanto meno sul piano della concretezza e immediatezza, cosicché la sua impugnazione è inammissibile, non solo per la natura intrinseca del provvedimento, ma anche per difetto di interesse”.
Nello specifico, si legge sul Corriere delle Alpi, il regolamento fissa criteri preferenziali, a partire dalla prescrizione che i nuovi impianti vengano realizzati su siti già occupati e comunque non in zone ‘sensibili’ per l’esposizione della popolazione, e la possibilità per i Comuni, in assenza del rispetto di questi requisiti, di proporre altri siti o negare le autorizzazioni. La nuova disciplina sostituisce il regolamento del 2000, che rimane in vigore per gli impianti a bassa frequenza, cioè gli elettrodotti.
“L’adozione di un nuovo regolamento – aveva spiegato all’atto dell’approvazione Alberto Pancher, che in quel momento era vicepresidente della Provincia di Trento e assessore a Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti – è necessaria non solo per aggiornare la normativa provinciale a quella statale, ma anche per tener conto delle dinamiche del settore delle telecomunicazioni, che in questi anni hanno conosciuto un progressivo aumento di richieste di installazione”.
LA SENTENZA
Elettrosmog, Tar respinge ricorso Vodafone a Trento
Secondo il tribunale amministrativo regionale il nuovo regolamento sull’inquinamento elettromagnetico per le alte frequenze “è un atto emanato dal Consiglio provinciale nell’esercizio del potere di indirizzo politico”, e la sua impugnazione “è inammissibile”
Pubblicato il 19 Dic 2013
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