Garante, nuovo provvedimento su regole di teleselling

Pubblicato il 18 Mar 2009

Le aziende e i call center che, avvalendosi della deroga prevista
fino al 31 dicembre 2009 dal cosiddetto decreto Milleproroghe,
contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte
commerciali, dovranno utilizzare solo banche dati costituite
sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1 agosto 2005.
Non potranno servirsi del periodo di deroga per chiedere il
consenso degli interessati per futuri contatti né potranno
cedere a terzi i dati che utilizzano. Pena una sanzione
amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi
più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro. E’ questo
il contenuto di un provvedimento del Garante per la Privacy che
verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che precisa le
regole che dovranno seguire le società che svolgono attività di
marketing nell’usare i dati degli abbonati. Il provvedimento
del Garante intende chiarire rigorosamente i limiti entro i quali
società che effettuano attività promozionale anche tramite call
center possono avvalersi della deroga. Il mancato rispetto del
provvedimento comporta una sanzione amministrativa. Le società
dovranno innanzitutto documentare in modo adeguato che la banca
dati, costituita con i numeri telefonici e gli indirizzi degli
abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 agosto
2005. Le società dovranno usare questi dati direttamente e non
potranno cederli a nessun titolo ad altre aziende.

“Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni
contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli
interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare
immediatamente l’eventuale contrarietà dell’abbonato ad
essere nuovamente contattato – si legge nel documento -.
L’utente che non intende essere più disturbato avrà il
diritto di conoscere l’identificativo dell’operatore al quale
ha comunicato la sua volontà”. Per quanto riguarda invece i
dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a
fini promozionali e non potranno essere usati per acquisire nuove
informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate
dopo la data del 31 dicembre 2009. “Questo significherebbe di
fatto costituire nuove banche dati – specifica il Garante –
andando al di là delle finalità stabilite dalla legge e
prorogando oltre il termine previsto gli effetti della deroga
temporanea”.


Le società che svolgono attività di marketing dovranno infine
comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta, di essere in possesso di banche dati costituite
anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per
attività promozionali.  Il decreto “Milleproroghe”, di
recente convertito in legge, stabilisce che i numeri di telefono
e gli indirizzi presenti nelle banche dati costituite sulla base
dei vecchi elenchi telefonici sono utilizzabili per fini
promozionali fino al 31 dicembre 2009 da coloro che hanno creato
tali banche dati precedentemente al 1 agosto 2005.

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