Il Tar dà ragione a Iliad sulla richiesta di accesso ai dati dei suoi utenti utilizzati da Tim per promo commerciali. La sentenza ha accolto integralmente la richiesta di accesso ai dati del quarto operatore per valutare il danno eventualmente subito a causa dei contatti illeciti di Tim nell’ambito del giudizio per concorrenza sleale.
Nella sentenza il Tar pur ritenendo che le “campagne promozionali sono consentite, al fine di sottrarre clienti alla concorrenza” ha affermato chiaramente che “non possono essere svolte utilizzando abusivamente dati personali che non dovrebbero neppure essere conservati”.
Il ricorso era stato proposto da Iliad contro il Garante Privacy, che non aveva concesso l’accesso ai dati utilizzati da Tim.
L’operatore aveva presentato infatti istanza all’Autorità per avere accesso agli elenchi dei numeri usati da Tim per i contatti commerciali, limitatamente all’acquisizione di dati relativi ai soli clienti Iliad o ai soli contattati da Tim.
Il Garante aveva però rigettato la richiesta evidenziando la mancanza di un collegamento funzionale tra le condotte di Tim e l’azione civile avviata da Iliad, che è poi ricorsa al Tar, ottenendo l’accesso agli elenchi.
Accogliendo il ricorso di Iliad, il Tar ha fatto riferimento all’articolo 22 della legge sul procedimento amministrativo che norma il diritto di accesso documentale al titolare di interessi diretti.
Nel caso specifico, il tribunale amministrativo sottolinea che l’interesse della società consiste nella tutela della correttezza della dinamica concorrenziale, dal momento che si sarebbe verificato un illecito con l’inserimento dei clienti Iliad nelle campagne promozionali svolte da Tim.
Per questo motivo la decisione del Garante Privacy, basata sull’assenza di un rapporto contrattuale tra Tim e Iliad, non è rilevante e non c’è interesse alla riservatezza in capo a Tim che potesse impedire all’Autorità Garante non si richiede l’ostensione di segreti industriali dell’azienda.
Infine, il Tar evidenzia che il Garante aveva negato l’accesso sostenendo che le campagne promozionali di Tim avrebbero riguardato esclusivamente le promozioni di offerte di telefonia fissa ma confermato dal Tar, nella documentazione del provvedimento stesso del Garante si evince che le utenze riguardavano invece sia numerazioni fisse che mobili.