L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fornirà “in via del tutto eccezionale” i codici di migrazione ai clienti di Italiacom che lo chiedessero (secondo le modalita’ indicate sul sito dell’Autorità, nell’apposita pagina dedicata, http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewpage&link=codmig).
L’autorità ha infatti riscontrato che “per numerosi utenti è stato impossibile trasferire il proprio numero telefonico a causa della mancata fornitura da parte di Italiacom del codice di migrazione”.
“Molti clienti di Italiacom – ricorda l’Autorità in una nota – sono rimasti privi di servizi di comunicazione elettronica a partire dal 1 aprile 2014, a seguito degli inadempimenti contrattuali della società Italiacom che hanno determinato la sospensione dei servizi da parte del fornitore all’ingrosso”.
L’Autorità lo scorso 24 febbraio con la delibera n. 95/14/Cons aveva ordinato a Italiacom di “comunicare ai propri clienti il codice di migrazione affinché, in caso di interruzione dei servizi successivamente al 1° aprile, fosse loro possibile trasferire l’utenza verso altri operatori.
“Si ordina alle società Italiacom e Italiacom.net la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti – spiega in quell’occasione Agcom – A stabilirlo è stato il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottando un provvedimento, la delibera 112/14/Cons, “necessario per tutelare i clienti dei due operatori ai quali sono stati ingiustificatamente addebitati e prelevati importi non dovuti in occasione di una modifica delle condizioni contrattuali comunicata il 15 ottobre 2013”. “Con essa – spiegavano dall’Agcom – si chiedeva ai clienti il versamento di 100 euro, a titolo di contributo aggiuntivo una tantum, giustificandolo con esigenze di adeguamento della rete”.
L’Autorità rilevava che “la condotta tenuta dai due operatori ha causato un danno sia ai clienti che hanno esercitato il diritto di recesso sia ai clienti che hanno accettato la modifica contrattuale. Le verifiche disposte dall’Autorità – spiega un comunicato di Agcom – hanno infatti appurato che ai primi è stato ingiustificatamente addebitato l’importo di 100 euro a titolo di costo di disattivazione, mentre ai secondi è stato richiesto e prelevato l’importo una tantum di 100 euro, comportamento altrettanto indebito in quanto il presupposto addotto per la modifica, ossia la sopravvenienza di un costo aggiuntivo per l’adeguamento della rete, era insussistente”.