Nessun risarcimento per chi resta senza telefono per mesi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17894/2020 che nega l’indennizzo perché tale diritto non assurge al rango di un diritto fondamentale della persona.
La vicenda inizia dall’indecisione di un utente che nel giro di breve tempo aveva sottoscritto più contratti con diverse compagnie telefoniche, trovandosi infine nella condizione di non ricevere il servizio da nessuno degli operatori interpellati.
Il Giudice di Pace a cui si era rivolto l’utente aveva riconosciuto a titolo di risarcimento un’indennità di 200 euro, che una delle compagnie telefonica gli avrebbe dovuto corrispondere.
Il Tribunale, nel giudizio di appello, aveva ritenuto che non sussistesse il diritto ad alcun risarcimento: di qui il ricorso dell’utente alla Suprema Corte.
Per i Giudici del Palazzaccio perché il danno patrimoniale sia risarcibile è necessario che la medesima risarcibilità sia espressamente prevista dalla legge, oppure che sia implicitamente ammessa dalla legge.
Quest’ultima ipotesi, si legge nella sentenza, ricorre quando il fatto illecito va a ledere un diritto fondamentale della persona.
Secondo la Cassazione perché si possa parlare di “diritto fondamentale della persona” è necessario, innanzitutto, che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio, per cui la forzosa rinuncia a un bene materiale di norma non costituisce lesione di un “diritto della persona”, a meno che il fatto illecito abbia privato la vittima di beni materiali essenziali per la sopravvivenza, come, ad esempio, l’acqua, l’aria, il cibo, l’alloggio, i farmaci.
Inoltre, il diritto deve essere “fondamentale”, per cui il suo esercizio non può essere precluso senza perciò sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano. E questo non è il caso dell’uso negato del telefono che, per i Giudici della Cassazione, non menoma né la dignità, né la libertà dell’essere umano, né costituisce violazione d’alcuna libertà costituzionalmente garantita e, tanto meno, di quella di comunicare, posto che nulla avrebbe impedito all’utente di servirsi di un telefono sostitutivo.
Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.