Resta in vigore la delibera con cui l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ha fissato le nuove regole per il cambio di
gestore telefonico su rete fissa in cinque giorni, equiparando la
posizione di Telecom a quella degli altri operatori: il Tar del
Lazio avrebbe respinto la richiesta di sospendere il provvedimento
avanzata da Fastweb. La delibera prevede che, entro il primo marzo
del 2010, tutti gli operatori dovranno consentire ai clienti la
portabilità del numero fisso presso un altro gestore entro cinque
giorni dal momento in cui ricevono la richiesta del cliente.
Oggi per passare da un operatore alternativo a un altro o per
ritornare a Telecom ci vogliono venti giorni, mentre per passare
dall'ex monopolista agli altri operatori il tempo previsto è
già di cinque giorni. La delibera dell'Agcom prevede che dal
primo novembre i tempi di migrazione da un operatore fisso
alternativo a Telecom scendano dagli attuali venti giorni a dieci,
per arrivare a cinque il primo marzo 2010. Fastweb ha impugnato la
delibera, chiedendone l'annullamento, previa sospensione,
perchè contesta l'equiparazione dei tempi necessari per
passare a un altro operatore in quanto non tutelerebbe gli
operatori alternativi rispetto a Telecom, operatore ritenuto
dominante.
Nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di sospendere
il provvedimento, la III sezione ter del Tribunale amministrativo,
presieduta da Maria Luisa De Leoni, scrive che
"l'impugnata tempistica delle procedure di migrazione è
legittimamente finalizzata a realizzare piena simmetria nella
relazione tra gli operatori, eliminando (come richiesto anche dalla
comunità europea) situazioni di privilegio di cui alcuni di essi
ancora fruiscono nonostante l'arco ampio temporale di cui hanno
disposto per organizzarsi in modo da competere ad armi pari nel
settore della telefonia fissa".
Secondo il collegio la riduzione dei tempi "per il
completamento delle procedure di migrazione rientra nella
discrezionalità amministrativa e tecnica dell'Autorità, nel
caso in esame esaustivamente motivata con riferimento
all'obiettivo perseguito e a tutela di un interesse pubblico
rispetto al quale le asserite difficoltà organizzative che
incontrerebbero gli operatori sono assolutamente recessive e, in
quanto meramente attuativa di determinazioni gia' assunte, non
richiedeva ne' nuove analisi di mercato ne' una formale
previa partecipazione degli operatori interessati.
Nell'adottare la delibera, concludono i giudici,
"l'Autorità ha correttamente tenuto conto del lungo tempo
a disposizione degli operatori per organizzarsi e che avrebbe
dovuto essere da essi impiegato tenendo conto che le misure
asimmetriche non sono una rendita di posizione di cui si possa
godere senza limiti temporali". Un ricorso analogo a quello di
Fastweb è stato presentato da Wind nei giorni scorsi.