LA SENTENZA

Messaggistica aziendale, il Tar del Lazio ripristina gli sms alias

Le imprese estere possono veicolare verso i propri utenti italiani sms informativi. La decisione annulla anche il provvedimento di Agcom che aveva imposto agli operatori di comunicazioni elettroniche italiani di bloccare tutto il traffico proveniente da altri Paesi

Pubblicato il 23 Feb 2024

Gilberto Nava

Equity partner Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Luca Tomazzoli

Associate Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

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Con sentenza del 29 gennaio 2024, il Tar del Lazio si è pronunciato sul recente Regolamento adottato da Agcom per disciplinare l’utilizzo degli alias nella messaggistica, ossia degli sms informativi inviati agli utenti italiani. (QUI LA SENTENZA)

Cosa sono gli alias

Gli alias sono i codici alfanumerici che identificano il mittente degli sms, sostituendosi alla generica numerazione, e che vengono impiegati nei messaggi con finalità commerciali o di pubblica utilità inviati da banche, fornitori di servizi digitali, altri soggetti aziendali, o pubbliche amministrazioni. Gli alias vengono in particolare utilizzati per facilitare l’immediata indicazione del soggetto da cui proviene un sms con cui viene veicolata una informativa (ad esempio alert in merito ad operazioni sul conto corrente o transazioni con carta di credito) o trasmesso un codice di accesso o identificativo (ad esempio, l’invio delle cosiddette one time password Otp, ampiamente utilizzate anche per gli acquisti e-commerce, l’abilitazione a nuovi servizi o l’accesso a diversi portali della pubblica amministrazione).

Le regole Agcom sull’uso degli alias

Sin dal 2013, sulla spinta di richieste che provenivano dal mercato già da diversi anni, con la delibera 42/13/Cir Agcom ha consentito l’utilizzo di tali codici alfanumerici avviando appositamente un processo di sperimentazione. Nel corso della sperimentazione è stato registrato un continuo aumento nell’utilizzo degli alias, con un costante gradimento da parte dei soggetti privati e pubblici che se ne avvalgono, degli operatori di comunicazioni elettroniche che erogano il servizio e degli utenti finali che ricevono gli sms con alias.

Dopo un decennio dall’avvio della sperimentazione, con la delibera 12/23/Cir, oggetto della sentenza del Tar, Agcom ha sistematizzato e rivisto le regole di utilizzo degli alias facendole confluire in un Regolamento che si propone di fissare, in modo organico e “a regime”, le previsioni al cui rispetto sono tenuti gli attori della filiera coinvolti nell’invio della messaggistica con alias. Oltre a consolidare e precisare alcune regole che erano già da anni applicate nell’ambito della sperimentazione, Agcom ha adottato anche disposizioni inedite e “di rottura” rispetto al regime previgente. Tra queste, in particolare l’Autorità per la prima volta ha imposto agli operatori di comunicazioni elettroniche italiani di bloccare tutto il traffico sms con alias proveniente dall’estero.

Il ricorso di Agile Telecom

Il giudice amministrativo è intervenuto proprio con un annullamento che ha colpito tale previsione, accogliendo tre dei motivi di ricorso proposti da un operatore del settore (Agile Telecom), e rilevando la carenza dei presupposti in fatto e in diritto per l’introduzione di un simile blocco. Posto che Agcom è tenuta ad osservare un obbligo di motivazione con riferimento a tutti i propri provvedimenti di carattere generale, come il Regolamento sugli alias, viene in particolare contestato all’Autorità di non aver “compiutamente individuato una base giuridica idonea a fondare l’introduzione della misura in discussione, consistente nel blocco degli sms con alias proveniente dall’estero”.

La decisione del Tar del Lazio

Il Tar ha infatti passato in rassegna le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche europeo (Direttiva 2018/1972) richiamate dall’Autorità per giustificare l’adozione del blocco in questione ma ha rilevato che queste, diversamente da quanto prospettato nella delibera, non imponevano alcun divieto per gli operatori italiani di prestare servizi ad utenti esteri. Quanto agli analoghi riferimenti operati da Agcom ad una raccomandazione dell’Itu (International Telecommunication Union), oltre a rilevarne la natura non vincolante, il giudice ha escluso che vi si potesse desumere che l’utilizzo degli sms con alias sarebbe precluso.

Inoltre, la sentenza evidenzia come la delibera non indichi gli elementi concreti e fattuali che giustificherebbero l’introduzione del blocco, limitandosi invece a considerazioni “ampiamente generiche, come tali non sufficienti a giustificare la misura imposta”, e non indichi nessun elemento, dato concreto, indagine o approfondimento che dimostri l’esistenza di fenomeni che rendano necessario introdurre un divieto tout court del traffico sms con alias dall’estero.

Gli impatti per gli utenti aziendali

Infine, il Tar ha rilevato che la misura era capace di determinare una significativa limitazione della possibilità per gli operatori del settore di offrire servizi di messagistica con alias ad utenti aziendali esteri. In tal modo la misura si qualifica come “restrittiva”, e dunque in violazione del principio di libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri dell’Unione europea. Il giudice ha anche rilevato che il blocco disposto poteva determinare una inammissibile differenza di trattamento tra aziende nazionali ed estere nella possibilità di inviare sms con alias ai propri utenti in Italia.

Con la decisione adottata dal Tar Lazio è stata dunque ripristinata la possibilità anche per le aziende estere di veicolare verso i propri utenti italiani sms informativi il cui soggetto mittente sia individuato tramite un alias.

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