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Mobile payment, Privacy: nuovi obblighi per gli operatori

Il garante prevede tutele per chi utilizza smartphone e tablet per lo shopping online: “Protezione in un mercato del pagamento sempre più dinamico”

Pubblicato il 03 Gen 2014

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Chi usa smatphone e tablet per acquistare servizi, abbonarsi a quotidiani on line, comprare e-book, scaricare a pagamento film o giochi da oggi sarà più garantito. Arrivano infatti le regole del Garante della Privacy per proteggere la riservatezza degli utenti che tramite il proprio credito telefonico effettuano pagamenti a distanza avvalendosi del cosiddetto mobile remote payment.

“L’uso di questa nuova forma di pagamento – dice la nota del Garante – destinata a raggiungere in breve tempo una notevole diffusione e che accentua i processi di smaterializzazione dei trasferimenti di denaro, comporta infatti il trattamento di numerose informazioni personali (numero telefonico, dati anagrafici, informazioni sulla tipologia del servizio o del prodotto digitale richiesto, il relativo importo, data e ora dell’acquisto) in alcuni casi anche di natura sensibile”.

“Obiettivo del provvedimento generale dell’Autorità – prosegue la nota – è quello di garantire in un mercato del pagamento sempre più dinamico, un trattamento sicuro delle informazioni che riguardano gli utenti e prevenire i rischi di un loro uso improprio. Le direttive del Garante privacy sono rivolte ai tre principali soggetti che offrono servizi di mobile payment: operatori di comunicazione elettronica, che forniscono ai clienti un servizio di pagamento elettronico tramite cellulare, o con l’uso di una carta prepagata oppure mediante un abbonamento telefonico; gli aggregatori (hub), che mettono a disposizione degli operatori tlc e internet e gestiscono la piattaforma tecnologica per l’offerta di prodotti e servizi digitali; i venditori (merchant), che offrono contenuti digitali e vendono servizi editoriali, prodotti multimediali, giochi, servizi destinati ad un pubblico adulto”.

I provider telefonici ed internet e i venditori dovranno informare gli utenti specificando quali dati personali utilizzano e per quali scopi. Per tale motivo dovranno rilasciare l’informativa al momento dell’acquisto della scheda prepagata o della sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico ed inserirla nell’apposito modulo predisposto per la portabilità del numero.

Gli aggregatori, che operano per conto dell’operatore telefonico, potranno predisporre un’apposita pagina con la quale fornire l’informativa e la richiesta del consenso al trattamento dei dati. I provider telefonici e di internet e gli aggregatori, che operano per conto di questi in veste di responsabili del trattamento, non dovranno richiedere il consenso per la fornitura del servizio di mobile payment. Il consenso e’ invece obbligatorio, sia per gli operatori che per i venditori, nel caso vengano svolte attivita’ di marketing, profilazione, o i dati vengano comunicati a terzi. Se i dati utilizzati sono sensibili, occorrera’ richiedere uno specifico consenso”. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, “Operatori, aggregatori e venditori saranno tenuti ad adottare precise misure per garantire la confidenzialita’ dei dati, quali sistemi di autenticazione forte per l’accesso ai dati da parte del personale addetto, e procedure di tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate; criteri di codificazione dei prodotti e servizi; forme di mascheramento dei dati mediante sistemi crittografici”. “Dovranno essere adottate misure per scongiurare i rischi d’incrocio delle diverse tipologie di dati a disposizione dell’operatore telefonico (dati di traffico, sul consumo, relativi alla rete fissa, relativi alla fornitura di servizi etc.) ed evitare la profilazione incrociata dell’utenza basata su abitudini, gusti e preferenze. Da prevedere anche accorgimenti tecnici per disattivare servizi destinati ad un pubblico adulto”. Sulla conservazione dei “dati degli utenti trattati dagli operatori, dagli aggregatori e venditori, ivi compresi gli sms di attivazione e disattivazione del servizio, dovranno essere cancellati dopo 6 mesi. L’indirizzo Ip dell’utente dovra’ invece essere cancellato dal venditore una volta terminata la procedura di acquisto del contenuto digitale.

Per la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico coinvolti nelle operazioni di mobile payment si dovranno rispettare i periodi di tempo previsti dal Codice privacy. Prima del varo definitivo del provvedimento, l’Autorita’ ha deciso di sottoporre il testo a una consultazione pubblica: soggetti interessati, associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, universita’, centri di ricerca, potranno far pervenire contributi e osservazioni al Garante per posta o attraverso la casella di posta elettronica appositamente attivata: consultazionemp@gpdp.it.

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