Nga, pubblicate le regole Agcom

Bitstream da subito e unbundling della fibra dal 2013. Riconoscimento di un risk premium per chi investe e obbligo di condivisione del segmento di terminazione anche da parte degli Olo: questi i punti cardine delle regole dell’Authority. Via alla consultazione pubblica

Pubblicato il 19 Gen 2011

Fornitura del servizio bitstream e offerta di accesso alle
infrastrutture di ingegneria civile da parte di Telecom Italia su
tutto il territorio nazionale con diverse modalità di controllo
dei prezzi nel caso del bistream (orientamento al costo oppure
rispetto del principio di non discriminazione). In un secondo
momento, a partire dal 2013, obbligo di fornitura dell’unbundling
della fibra, limitatamente alle situazioni in cui non vi sia
competizione tra infrastrutture Nga. E successivamente, quando
l’offerta di unbundling della fibra si sarà affermata, verrà
meno l’obbligo di bitstream della fibra nelle aree aperte
all’unbundling della fibra.

Al tempo stesso, si dovrà valutare se la modalità di separazione
operata attraverso Open Access garantisca condizioni di equality of
access così da eliminare l’obbligo di orientamento al costo dei
servizi bitstream, dove previsto. Infine, successivamente al
recepimento del nuovo quadro regolamentare europeo, qualora ne
ricorrano le condizioni, ossia limitatamente ai casi di bottleneck
nella rete d’accesso attribuibili ad imprese diverse
dall’operatore notificato, si dovrà valutare, con apposito
procedimento, l’imposizione di obblighi simmetrici per
l’accesso alle infrastrutture che assumano tali
caratteristiche.

Queste le modalità di accesso Nga messe nero su bianco e
pubblicate oggi dall’Agcom per dare il via alla consultazione
pubblica (della durata di 45 giorni). Le nuove regole (cliccare qui per
scaricare il documento integrale dell’Agcom) fanno leva su
cinque principi cardini, quelli della Raccomandazione Ue:
riconoscimento della competizione quale principale driver degli
investimenti, che suggerisce di rendere disponibili tutti i
prodotti di accesso su rete in rame previsti per i mercati n. 4 e
n. 5 anche in un contesto Nga; imposizione degli obblighi di
accesso simmetrico alla tratta terminale dell’edifico, vero collo
di bottiglia della rete, con lo scopo di incentivare un più rapido
sviluppo delle reti Nga; necessità di riconoscere la rischiosità
dell’investimento nella realizzazione di reti Nga, qualora si
preveda un obbligo di accesso alle risorse di rete da parte di
terzi; adozione di una strategia regolamentare che sia
geograficamente più flessibile e che incentivi l’efficienza
negli investimenti; favorire situazioni di co-investimento, allo
scopo di ridurre il rischio di investimento e di favorire una
conseguente maggiore diffusione di servizi Nga alla clientela
finale, preservando al contempo un elevato grado di concorrenza
nella fornitura dei servizi al dettaglio.

PRICING
Per quanto riguarda il pricing dei servizi di accesso alla tratta
di adduzione ed alla tratta di accesso alle centrali, finora non
previsti dalla regolamentazione in vigore, si ritiene che, per le
medesime motivazioni suesposte con riferimento alla tratta primaria
e secondaria, il riferimento debba essere al principio
dell’orientamento al costo, utilizzando la metodologia a costi
incrementali di lungo periodo. Anche in questo caso, vale la
previsione del riconoscimento di un premio di rischio, qualora
l’investimento sia opera soltanto dell’incumbent e non si siano
invece sviluppate forme di coinvestimento per questa componente
della rete d’accesso Nga l’Autorità ribadisce l’intenzione
di riservarsi la possibilità di imporre eventuali obblighi di
condivisione delle infrastrutture ad operatori non SMP, qualora
dovesse risultare che le infrastrutture Nga di cui questi ultimi
sono titolari non siano né economicamente né tecnicamente
duplicabili da parte di altri. L’Autorità ritiene necessario
imporre un obbligo di accesso al segmento di terminazione in capo
all’operatore notificato e, in prospettiva, di prevedere
l’applicazione di obblighi di condivisione dell’infrastruttura
di un operatore alternativo, qualora ne sia economicamente
inefficiente o materialmente impossibile la duplicazione.

UNBUNDLING
L’Autorità, ritiene che le tariffe dei servizi di accesso alle
infrastrutture di posa debbano essere determinate sulla base dei
costi incrementali di lungo periodo, aumentati di un adeguato
mark-up per la remunerazione dei costi comuni. Più in dettaglio,
l’Autorità ritiene che − nel determinare le tariffe di tali
servizi – si debba tenere conto dei volumi occupati all’interno
dei cavidotti, al fine di incentivare un uso efficiente dello
spazio disponibile nelle infrastrutture esistenti ed un uso di
tecniche di scavo e cablaggio efficienti per la realizzazione di
nuove infrastrutture. Inoltre, si ritiene che le tariffe per tali
servizi debbano tenere conto dell’ammontare dei costi pertinenti
alla posa di fibra ottica, prevedendo tuttavia un meccanismo in
grado di remunerare, in una logica di parità di trattamento, anche
i costi di dismissione della rete in rame. Nella determinazione
delle tariffe, dovranno essere inclusi i costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria ed i costi di fornitura e quelli per la
realizzazione del database sulle infrastrutture esistenti.

COINVESTIMENTO
L’Autorità prevede che – nelle circostanze in cui Telecom
Italia ritenga che non vi siano le condizioni per un investimento
profittevole, ossia in quelle porzioni del territorio nazionale
escluse dal Piano industriale dell’azienda in materia di Nga –
l’operatore notificato formuli comunque un’offerta di
coinvestimento rivolta agli altri operatori, così da incentivare
– attraverso il coinvestimento con uno o più concorrenti – lo
sviluppo delle reti di nuova generazione in aree altrimenti escluse
dall’investimento privato. Le caratteristiche e le procedure di
questa offerta di coinvestimento saranno specificate nell’ambito
di un apposito procedimento.

RISK PREMIUM
L’’Autorità condivide pienamente l’approccio della
Commissione in base al quale – in tutte quelle situazioni in cui
non sia possibile sviluppare forme di coinvestimento da parte di
più operatori nella
realizzazione di nuove componenti delle reti NGA – appare
necessario includere un premio di rischio, incorporato nel costo
del capitale, che tenga conto degli eventuali rischi supplementari
e quantificabili incorsi da parte dell’operatore notificato.

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