Nuove regole? Notizie dal Vecchio Continente. Lo scorso 13
settembre l’Ofcom, in esito alla consultazione pubblica avviata
il 3 marzo, ha deliberato nuove regole per i contratti di linea
fissa e banda larga. A partire dal prossimo 31 dicembre, non sarà
più possibile per gli operatori rinnovare automaticamente i
contratti già stipulati con i clienti residenziali e le piccole
aziende con meno di 10 dipendenti.
Prima di analizzare le ragioni della decisione, è necessario
spiegare in che cosa consistano i contratti così detti
automaticamente rinnovabili (Automatically Renewable Contracts –
Arcs). Nel mercato delle comunicazioni al dettaglio, gli Arcs sono
quei contratti che, al termine di ciascun periodo contrattuale
minimo (Minimum Contract Period – Mcp), consentono automaticamente
il rinnovo di un nuovo Mcp, a meno che il cliente non comunichi in
modo proattivo, al proprio provider di comunicazione (Communication
provider – Cp), la volontà di recedere. Il periodo contrattuale
minimo è un determinato periodo di tempo in cui un cliente si
impegna a non cambiare operatore, essendo di solito soggetto ad un
supplemento di estinzione anticipata (Early Termination Charge –
Etc) laddove desiderasse porre fine al contratto stesso.
Per comprendere appieno la scelta Pdell’Ofcom di “bandire” i
contratti automatici, occorre soffermarsi a valutare il saldo tra i
costi e i benefici associati alla formula contrattuale. Sul
versante dei costi è possibile evidenziare due ordini di effetti.
Il primo è di tipo diretto ed incide sull’innalzamento dei costi
gravanti sul consumatore nella scelta di modificazione del proprio
operatore di riferimento (switching costs). In altre parole,
vincolare il consumatore, tramite la formula del rinnovo automatico
e prevedere una penale nel caso di recesso, determina un effetto
lock-in per il consumatore che contribuisce a rendergli più
onerosa l’opzione di uscita dal contratto. Il secondo indiretto,
si coglie guardando al mercato nel suo insieme. Il meccanismo degli
Arcs, innalzando gli switching costs, crea una barriera
all’uscita che incide sulla dinamica concorrenziale. Infatti, la
previsione del rinnovo automatico e del sistema delle penali,
vincolando le scelte dei consumatori, contribuisce ad ingessare il
mercato e a ridurre il grado di concorrenza effettiva tra
operatori, il tutto ad ovvio vantaggio degli incumbent.
A fronte di siffatti costi è possibile evidenziare un eventuale
beneficio. Il rinnovo automatico riduce i costi (tempo,
negoziazione, rischi di interruzione del servizio) derivanti dal
dover riconfermare il proprio contratto. Peraltro, la delibera
Ofcom fa salva la validità per i contratti relativi alle imprese
con più di 10 dipendenti, per i quali tali benefici risultano più
significativi. L’Ofcom ha ritenuto che i costi fossero di gran
lunga superiore ai benefici ed ha dunque previsto l’abolizioni di
queste formule contrattuali dal 31 dicembre 2011. La soluzione,
tuttavia, non sembra aver sciolto totalmente i nodi legati agli
effetti provocati sia ai consumatori sia alla dinamica
concorrenziale. La modifica apportata alle condizioni generali di
contratto è stata di eliminare esclusivamente l’automatico
rinnovo dei contratti e di sostituire il periodo contrattuale
minimo con il periodo di impegno iniziale.
A partire dal prossimo anno i clienti dovranno, quindi, alla fine
di ogni initial commitment periodo, decidere se restare con il
precedente operatore (opt in). Alla stipula del nuovo contratto,
pur rimanendo con lo stesso operatore, comincerà un nuovo periodo
di impegno iniziale. Non ci resta da aspettare per valutare gli
effetti di questa nuova modifica.