IL CASO

Pubblicità ingannevole, At&T rimborserà 60 milioni di dollari ai clienti

La Federal Trade Commission costringe l’operatore a fare marcia indietro su un pacchetto dati poco trasparente. Oltre una certa soglia la velocità di connessione diminuiva drasticamente senza informare gli utenti

Pubblicato il 06 Nov 2019

Four people each have a cell phone in the office

At&T pagherà 60 milioni di dollari alla Federal Trade Commission, riconoscendo di fatto le accuse dell’autorità, secondo cui l’operatore di telefonia mobile ha indotto in errore i clienti sulla sua pratica di limitare la velocità di connessione sui piani dati illimitati. Si risolve così un caso di pubblicità ingannevole presentato cinque anni fa dalla Ftc contro la società, che ora dovrà risarcire i clienti interessati.

Stando a quanto riportato da Telecompaper, la Ftc ha riscontrato che At&T non è riuscita a spiegare adeguatamente che, se i clienti avessero raggiunto una determinata quantità di dati consumati all’interno di determinato ciclo di fatturazione, l’operatore avrebbe ridotto la velocità di trasmissione dati al punto che molte applicazioni mobili comuni, come per esempio la navigazione Web e lo streaming video, sarebbero diventate difficili o addirittura quasi impossibili da usare.

I termini dell’accordo

Una pratica che pare risalga al 2011, con i clienti vincolati all’utilizzo di 2 Gb al mese, ma il reclamo Ftc ha riguardato solo i casi verificati a partire da ottobre 2014, che avrebbero coinvolto 3,5 milioni di consumatori.

At&T ha contestato la competenza della Ftc sulla questione, ma nel 2018 un tribunale d’appello ha stabilito che l’autorità di regolamentazione aveva effettivamente l’autorità per sanzionare le pratiche di marketing della società.

Come parte dell’accordo, At&T non può fare alcuna dichiarazione sulla velocità o sulla quantità dei suoi dati mobili, incluso che è il piano in questione è illimitato, senza esplicitare eventuali restrizioni sulla velocità o sulla quantità di dati. Le informazioni devono essere ben evidenziate, non riportate in clausole seminascoste o rese disponibili nei collegamenti ipertestuali.

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