Le tariffe “incentivanti” in caso di operatore wholesale only frutto di scorporo contrastano con le indicazioni dell’Europa? Possono essere applicate senza indagine di mercato e senza dunque aver capito se si è di fronte a un’eventuale situazione di monopolio? L’indipendenza di Agcom è garantita? Questi, in sintesi, i dubbi della Commissione europea in merito agli emendamenti italiani al Codice delle Comunicazioni elettroniche e in particolare al nuovo articolo 50-ter. Dubbi che si sono tradotti in una lettera con richiesta di chiarimento (qui la lettera integrale) inviata da Anthony Whelan della Direzione Reti della Commissione Ue all’Ambasciatore Michele Quaroni, Rappresentante Permanente Aggiunto d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles.
Le “insidie” al punto 4.bis del nuovo articolo 50-ter
L’articolo 50 ter riguarda la “Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata”. Ed è al punto 4-bis che secondo la Direzione Reti si “nascondono” le maggiori insidie: “L’Autorità (l’Agcom, ndr) determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi”. Il tutto “al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrstrutture nuove e avanzata a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all’aggregazione volontaria dei medesimi bene in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati”.
È evidente che – seppure mai senza esplicito riferimento – si stia ipotizzando il da farsi in caso di integrazione degli asset fra Tim e Open Fiber. Secondo l’Europa l’articolo 50-ter del Codice italiano non sarebbe totalmente in linea con le disposizione dell’articolo 80 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche: “Desidero sottolineare innanzitutto – si legge nella missiva – che l’articolo 80 dell’Eecc prevede che inizialmente gli obblighi di controllo dei prezzi possano essere imposti a un’impresa wholesale-only solo sulla base di una valutazione prospettica, da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione, del probabile comportamento dell’impresa designata come dotata di un significativo potere di mercato, e sono limitati a obblighi di prezzi equi e ragionevoli”.
Il ruolo e i compiti di Agcom
Whelan chiede chiarimenti anche in merito alle attività in capo ad Agcom: “Desidererei sapere come, a vostro avviso, l’articolo 50-ter assicura che l’Agcom sia in grado di svolgere un’analisi di mercato caso per caso prima di definire e imporre eventuali e appropriati obblighi, compresi obblighi di controllo dei prezzi, senza che ciò sia predeterminato dalla legislazione nazionale in un modo che vada oltre quanto previsto dalle norme UE attuali e future (in particolare l’articolo 3 della Direttiva quadro 2002/21 e l’articolo 8 dell’EECC, nonché dell’articolo 80 dell’EECC). Oltre alle norme specifiche riguardanti le imprese wholesale-only, queste norme impongono agli Stati membri l’obbligo generale di garantire che le ANR non possano chiedere istruzioni, nell’esercizio delle loro funzioni, ad altri organismi nazionali, indipendentemente dall’identità di queste ultime”.