LA SENTENZA

Tassa sui cellulari, la Cassazione: “Va pagata”

La Suprema Corte ribadisce quanto già stabilito dalla Corte Ue: “Abbonamento al gestore telefonico sostituisce la licenza di stazione radio, realizzando il presupposto impositivo per l’applicazione della concessione”

Pubblicato il 18 Mag 2016

smartphone-cellulari-cellulare-140814170415

La tassa governativa sugli abbonamenti ai cellulari va pagata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, confermando quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia europea.

Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato tra l’Agenzia delle Entrate e una società che chiedeva il rimborso della tassa versata tra il 2008 e 2011 sulla base del D.Lgs 259/2003, rimborso respinto dalla Commissione tributaria regionale in primo grado.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto, che il D.Lgs. n. 259/2003 non ha operato alcuna abrogazione della normativa previgente, cosicché l’abbonamento al gestore telefonico sostituisce la licenza di stazione radio, realizzando il presupposto impositivo di applicazione della tassa di concessione dovuta sui cellulari, così come previsto dell’art.21 della tariffa allegata al Dpr n. 641/1972. Con l’ordinanza n. 9720 del 2016, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

Nel settembre 2015 la Corte europea di giustizia, ha stabilito che gli Stati decidano una tassa governativa sugli abbonamenti ai servizi di telefonia mobile. La sentenza era frutto della richiesta di rimborso, da parte di due società venete – De Pra e Saiv – della tassa di concessione governativa versata per i contratti di abbonamento ai servizi di telefonia mobile. Le società avevano invocato il principio di libera circolazione e la disparità di trattamento rispetto agli acquirenti di una carta prepagata.

Secondo la Corte, “le legislazioni nazionali sono libere di equiparare gli apparati terminali delle comunicazioni alle stazioni radioelettriche, di prevedere un’autorizzazione generale o una licenza per l’utilizzo delle apparecchiature terminali di telefonia mobile terrestre, di equiparare l’autorizzazione o la licenza a un contratto di abbonamento e di prevedere il pagamento della correlativa tassa governativa in relazione a tutte queste ipotesi”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati