La tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l’uso dei telefonini è dovuta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate in una risoluzione in cui "ribadisce la vigenza del presupposto normativo per il pagamento del tributo che non è stato intaccato dall’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni".
Con il Codice delle comunicazioni – precisa l’agenzia fiscale – non è stata "in alcun modo alterata" la norma che prevede il pagamento della tassa di concessione governativa a fronte del rilascio della ‘licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione’.
"Conferme – aggiunge l’Agenzia delle entrate – sulla sussistenza del tributo possono essere rintracciate nella legge 244 del 2007 che, esentando i non udenti dal pagamento del tributo, di fatto, ne ha confermato la debenza in capo a tutti gli altri. O ancora, nell’articolo 219 dello stesso Codice delle comunicazioni che, asserendo che dalla sua attuazione ‘non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato’, individua una condizione impossibile da soddisfare se non fosse previsto il pagamento del tributo".
Non saranno contenti i comuni veneti che nei mesi scorsi hanno ottenuto, in appello contro l’Agenzia delle Entrate, il riconoscimento delle prorpie ragioni. Al centro delle battaglie venete c’erano tasse da 135mila euro.
Nei mesi scorsi la tassa sugli abbonamenti dei cellulari era finita nel mirino delle associazioni di consumatori, che amarzo avevano lanciato una class action, invitando privati e aziende a chiedere il rimborso delle somme versate.