La tassa di concessione governativa sui telefonini andrà all’esame della Corte Europa di Giustizia di Lussemburgo. Il rinvio viene dalla Commissione tributaria regionale di Perugia, con l’ordinanza n.34/1/13 depositata lo scorso 4 giugno, accogliendo il ricorso di un contribuente.
Quindi non solo le sezioni unite della Cassazione dovranno esprimersi su questa controversa tassa. La commissione umbra è partita dall’abrogazione dello specifico articolo del codice delle comunicazioni elettroniche, su cui l’agenzia delle Entrate fa opposizione alla richiesta di rimborso giocando sul fatto che sarebbe stato sostituito il termine “concessione” con “autorizzazione”, per cui niente sarebbe cambiato.
Per la Crt di Perugia l’art.160, in base a cui il contratto di abbonamento col gestore “tiene luogo alla licenza”, si porrebbe in contrasto con la regola generale dettata dall’art.3 della direttiva 202/20/CE per cui la fornitura di servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata solo ad una autorizzazione generale.
Quindi il gestore acquista l’autorizzazione generale e non ha più bisogno di una concessione e l’utente non ha bisogno di un titolo per fruire del servizio. Il rapporto tra gestore e utente è su un piano privatistico ed è regolato dal solo contratto, senza che ci debba essere il controllo da parte dell’autorità. Per questo la tassa violerebbe la libera formazione della concorrenza, e su questo si dovrà pronunciare la Corte di Lussemburgo.