IL CASO

Telecom Italia, il Tar dimezza la multa per “bill block”

La sanzione passa a 58mila dai 116mila inflitti a settembre per i casi di addebito del cosiddetto “traffico dati inconsapevole”

Pubblicato il 10 Lug 2013

giustizia-111209121133

Il Tar del Lazio ha rideterminato in 58mila euro la multa di 116mila euro inflitta nel settembre 2012 dall’Agcom a Telecom Italia per non aver assicurato ad alcuni utenti le garanzie previste dalla normativa nelle ipotesi di “bill block”, ovvero per i casi di addebiti per il cosiddetto “traffico dati inconsapevole”. Lo ha deciso la I sezione del Tar del Lazio, accogliendo in parte il ricorso della compagnia telefonica.

In contestazione c’era la delibera sanzionatoria con la quale l’Agcom, con specifico riferimento alle offerte a forfait (che rendono disponibile una determinata quantità di traffico dati a fronte di un canone determinato), imponeva l’adozione di sistemi di allerta e di blocco automatico della connessione al raggiungimento di determinati livelli di spesa; e prescriveva di adottare queste misure entro il 31 dicembre 2010, ovvero quattro mesi dopo la pubblicazione della delibera stessa. Ricevute da parte di alcuni utenti segnalazioni di mancata fruizione delle garanzie previste, l’Agcom avviò nei confronti di Telecom il procedimento volto a verificare la mancata ottemperanza di quanto prescritto, conclusosi con la sanzione.

Davanti al Tar, Telecom Italia, secondo quanto si è appreso, ha lamentato, tra l’altro, l’irragionevolezza del termine previsto per l’attuazione delle misure ordinate dall’Agcom; il ritardo sarebbe stato determinato da oggettive difficoltà tecniche. Per i giudici, però, nessuna delle argomentazioni proposte ”risulta persuasiva”.

”Deve rilevarsi infatti – si legge nella sentenza – che non è in dubbio che Telecom Italia abbia lamentato tempestivamente e con ogni mezzo la complessità tecnica delle operazioni volte alla predisposizione delle misure e la stringatezza del termine finale concesso per la loro adozione”; per il Tar, però,, ”non vi è altrettanto dubbio che l’Autorità non ha ritenuto di accogliere nè le richieste di modifica della disciplina nè la richiesta di spostamento del termine per l’adozione delle misure a tutela dell’utenza”.

Cosa diversa relativamente alla sanzione, per la quale il Tar ha ritenuto che ”deve trovare favorevole considerazione la censura con la quale la società lamenta che l’Autorità non abbia valutato le difficoltà tecniche rappresentate”. Per i giudici, quindi, ”alla qualificazione della gravità del comportamento illecito, non ha fatto seguito una parimenti corretta, perchè proporzionata, individuazione della misura da adottare”. Da ciò la decisione di rideterminare in 58mila euro la sanzione inflitta.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati