Sono legittime le tre sanzioni, per complessivi 414 mila euro, inflitte nel 2010 dall’Agcom a Teletu (già Opitel, adesso incorporata in Vodafone Italia), tra l’altro, per l’attivazione di servizi non richiesti, la gestione dei passaggi ad altro operatore e la vigilanza e gestione delle denunce. Con tre distinte sentenze, il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi proposti dalla società telefonica. La prima delibera (sanzione da 116mila euro), era stata contestata da Teletu per illogicità, mancanza e perplessità della motivazione, in quanto, trattandosi di modalità di documentazione del recesso di un precedente contratto, la volontà dei clienti si sarebbe ritualmente manifestata attraverso una conversazione telefonica.
Per il Tar, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, per il recesso dal contratto preesistente “è stabilita la forma scritta strumentale alla conservazione del documento e all’esibizione dello stesso ‘in caso di contestazione'”; in più “non è invocabile il principio di libertà della forma contrattuale dal momento che non viene in rilievo il profilo della valida manifestazione del consenso contrattuale ma solo della documentazione del recesso dal precedente rapporto”. Con la seconda delibera contestata (multa di 58mila euro), l’Agcom sanzionò l’attivazione di un servizio di comunicazione elettronica in assenza della richiesta dell’effettivo titolare dell’utenza. Per il Tar, “uno dei presupposti è costituito proprio dalla titolarità della relativa posizione contrattuale e dalla conseguente volontà del contraente di concludere il contratto, in difetto della quale il negozio è nullo per mancanza del consenso”; e a nulla vale che “nel corso della procedura di ‘recall’ l’operatore ha avuto conferma della volontà di attivazione del servizio da parte della figlia del richiedente il servizio”.
Con la terza delibera contestata (multa di 240mila euro), l’Agcom aveva sanzionato Teletu per non avere comunicato a due utenti il codice di migrazione, necessario per effettuare il passaggio del cliente da un operatore all’altro, entro il termine previsto. Per il Tar, la procedura predisposta da Teletu “non è conforme alle disposizioni previste” e “non è coerente con il principio di facilità di accesso alle informazioni”.