L’Agcom ”ha disatteso le indicazioni dell’Istituzione europea sull’asimmetria nelle tariffe di terminazione mobili” e ”il prolungamento al luglio 2013 della asimmetria tariffaria” per H3g ”non era giustificabile”. Con questa motivazione la I sezione del Tar del Lazio, presieduta da Calogero Piscitello, ha accolto il ricorso proposto da Telecom Italia e annullato parzialmente la delibera Agcom del 17 novembre 2011 sul mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.
In particolare, Telecom contestava la parte della delibera che confermava fino al luglio 2013 l’asimmetria tariffaria in favore di H3g, deducendo che l’Agcom avrebbe disatteso gli indirizzi resi sul punto dalla Commissione europea, che già da tempo aveva evidenziato come non vi fossero i presupposti per consentire nel mercato italiano ipotesi di asimmetria tariffaria. Per il Tar, “le censure sono meritevoli di positivo apprezzamento”. Secondo il parere reso dalla Ue, le Autorità nazionali avrebbero dovuto determinare i costi per garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori e allineare i prezzi entro il 31 dicembre 2012.
Eventuali asimmetrie potevano essere ammesse, per breve tempo e sulla base di elementi oggettivi sottoposti a continuo monitoraggio, per operatori che non avessero raggiunto la dimensione minima d’ efficienza. Nel caso di specie, per il Tar, H3G ”non è più un newcomer, avendo da tempo superato il periodo di quattro anni dal proprio ingresso nel mercato” e quindi l’ Agcom, ” ello stabilire le nuove tariffe di terminazione deve tener conto dei criteri indicati dalla Commissione se non vuole andare contro i principi cardine dell’azione regolamentare”. Alla fine, per il Tar ”l’ asimmetria delle tariffe di terminazione mobile, pur se ammissibile in casi eccezionali, deve essere adeguatamente e compiutamente giustificata”, e il prolungamento al luglio 2013 di quella stabilita per H3g ”non era giustificabile, non ricorrendo le condizioni previste nella Raccomandazione sulle tariffe di terminazione”.