I FONDI

Tlc e aumento dei costi energetici: via a 35 milioni di aiuti di Stato

Disco verde dalla Commissione Ue per sostenere gli operatori attivi in Italia nell’ambito del “Quadro temporaneo di crisi e transizione” a seguito degli impatti della guerra Russia-Ucraina. Sovvenzioni dirette per compensare l’impennata dei prezzi dell’elettricità, massimo 4 milioni per impresa. Le risorse concesse fino al 31 dicembre

Pubblicato il 08 Apr 2024

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Via libera dalla Commissione Europea per lo stanziamento di 35 milioni di euro deciso dall’Italia a sostegno degli operatori di tlc per compensare l’impatto sul business della guerra in Ucraina. La strategia del Governo guidato da Giorgia Meloni, secondo quando stabilito da Bruxelles, rientra nel quadro di riferimento temporaneo che regola gli aiuti di Stato nelle situazioni di crisi e transizione, che la Commissione Ue aveva adottato il 9 marzo 2023 e modificato il 20 novembre dello stesso anno, con l’obiettivo di “sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre la dipendenza dai combustibili”.

 Il framework, nel caso specifico, consente che gli aiuti possano assumere la forma di sovvenzioni dirette per dare sostegno finanziario alle telco nazionali, stabilisce la Commissione Ue, a compensazione dell’aumento eccezionale dei prezzi dell’energia elettrica che si è registrato a seguito dell’attacco russo all’Ucraina.

Le motivazioni di Bruxelles

Secondo quanto accertato dalla Commissione Europea, lo stanziamento deciso dall’Italia è in linea con le condizioni dettate da Bruxelles, dal momento che gli aiuti non supereranno il 50% dei costi ammissibili e un ammontare complessivo di 4 milioni di euro per azienda, e che saranno concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato e fino a non oltre il 31 dicembre 2024.

Gli aiuti messi a punto dall’Italia sono quindi, secondo la Commissione Ue, “necessari, appropriati e proporzionati” nell’ottica di “porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”, come stabilito dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e con le condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo per le crisi e la transizione.

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