WELFARE

Tlc, nasce il Fondo di solidarietà bilaterale: il decreto in Gazzetta

Pubblicato il provvedimento dei ministeri del Lavoro e dell’Economia: lo strumento servirà a finanziare la riconversione e riqualificazione professionale e ad erogare prestazioni integrative a supporto dei dipendenti nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa

Pubblicato il 19 Set 2023

innovazione-151021164006

Via al Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. È stato pubblicato in Gazzetta il decreto del 4 agosto del ministero del Lavoro e del Mef istitutivo dello strumento che mira ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Cos’è e come funziona il Fondo

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Asstel, Slc, Fistel, Uilcom e Ugl Telecomunicazioni, è istituito presso l’nps. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e mobile e servizi di trasmissione dati e contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc). Coinvolte anche imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione e quelle che sviluppano servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni.

Cosa finanzia il Fondo

Ecco cosa finanzia il fondo:

  1. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
  2. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  3. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
  4. prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
  5. assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  6. assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Obbligo di pareggio di bilancio

Il Fondo non ha personalità  giuridica  e  gode  di  autonoma gestione  finanziaria  e  patrimoniale  presso  l’Inps. Inoltre ha obbligo di bilancio  in  pareggio, non  può erogare prestazioni in carenza di disponibilità e persegue i  propri fini   istituzionali    assicurando  condizioni    di   equilibrio economico-finanziario.

Il Fondo deve presentare  il  bilancio  tecnico  di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza, “fermo  restando  l’obbligo  di  aggiornamento  in corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale, al fine di garantire  l’equilibrio  dei  saldi  di  bilancio”, si legge nel decreto.

Gli oneri di amministrazione  del  Fondo  sono  determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità  dell’Inps e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri  di  gestione  sono  a  carico  delle singole aziende esodanti le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati