LA DELIBERA

Tlc, nuove regole per le controversie utenti-operatori. Agcom avvia l’iter

Indetta la consultazione pubblica, 30 giorni di tempo per i pareri. La questione più spinosa è quella del Tusma: la piattaforma ConciliaWeb e il “modello” Dazn i parametri di riferimento

Pubblicato il 28 Giu 2022

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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avviato il procedimento per la modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e dà il via alla consultazione pubblica per acquisire le osservazioni dei soggetti interessati (che avranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera 193/22) con particolare riferimento alla risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell’art. 40 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi  (Tusma).

Due le questioni sul tavolo: le novità introdotte dall’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche e l’attuazione dell’articolo 40 del Tusma.   

L’articolo 25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche

Secondo quanto scritto nella delibera, l’articolo 25 del Codice, che sostituisce l’articolo 84 del Codice del 2003, ricalca sostanzialmente la precedente disposizione, salvo prevedere, al comma 2, che l’Autorità è inserita nell’elenco degli organismi deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postale. L’attuale formulazione dell’articolo 3 del Regolamento di procedura già prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito, in alternativa alla procedura svolta tramite la piattaforma ConciliaWeb, presso gli organismi Adr registrati sull’elenco tenuto dall’Autorità.

L’articolo 40 del Tusma

L’articolo 40, comma 1, del Tusma, attribuisce all’Autorità il compito di definire con proprio regolamento “procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi”.

“Risulta chiaro – evidenzia l’Authority -che uno dei due soggetti della controversia è il fornitore dei contenuti del servizio media audiovisivo, persona fisica o giuridica, ovunque sia la sede da cui sono originati i programmi del servizio in questione” e “per quanto riguarda la controparte della lite, il Tusma delimita l’ambito di applicazione soggettivo di tali procedure, specificando che trattasi di controversie inerenti ai servizi media audiovisivi “che si rivolgono al pubblico italiano” Una  locuzione, che “in assenza di un ulteriore dato normativo, potrebbe essere interpretata come un riferimento al diritto applicabile al contratto di abbonamento sottoscrivibile per la fruizione dei servizi”.

Il caso Dazn e il ConciliaWeb

Occorrerà, pertanto, al fine della definizione degli indennizzi in caso di disservizi, “la definizione delle condizioni e dei parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, e ciò non solo per la trasmissione degli eventi di particolare rilevanza, di cui all’articolo 33 del Tusma”. L’Autorità ricorda che in anticipo rispetto all’entrata in vigore del Tusma, ha già avviato un simile procedimento nei confronti di Dazn. “Sulla scorta delle misure regolamentari che verranno adottate, l’Autorità avvierà analogo procedimento relativamente a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi inclusi nell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 40 del Tusma”.

Da un punto di vista procedurale Agcom ritiene di poter applicare anche alle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi la procedura a due fasi già esistente in materia di comunicazioni elettroniche, ove è previsto un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, la possibilità di accedere a una procedura decisoria, sebbene con alcune differenze. L’Autorità deve dunque definire con proprio regolamento “procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie”.  La soluzione “più adeguata e di immediata attuazione risulta essere quella di consentire anche agli utenti di servizi di media audiovisivi l’accesso alle procedure di risoluzione delle controversie da svolgere attraverso la piattaforma ConciliaWeb”.

Per quanto riguarda, il profilo sanzionatorio in mancanza di una previsione specifica del Tusma ai casi di inottemperanza a ordini dell’Autorità, “si propone, in analogia a quanto fatto nella contestazione n. 1/22/DTC in relazione alla quale sono stati approvati gli impegni di Dazn, di far riferimento a quanto previsto dal comma 31 dell’articolo 1 della legge 249/97, secondo cui i “soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni.

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