Il Tar del Lazio ha accolto un ricorso presentato da Iliad Italia e annullato una disposizione della delibera 307/24/Cons di Agcom che consentiva agli operatori di telecomunicazioni di offrire contratti con vincoli di durata superiori ai 24 mesi già al momento della sottoscrizione iniziale attraverso, ad esempio, la fornitura di modem con rateizzazione a 48 mesi.
Secondo la sentenza (SCARICA QUI IL DOCUMENTO COMPLETO), questa norma viola l’art. 98-septiesdecies del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che permette proroghe contrattuali solo nel caso di sottoscrizione successiva di servizi o apparecchiature supplementari, distinguendoli chiaramente dal contratto originario.
I giudici hanno rilevato che il regolamento Agcom era in contrasto con il principio europeo di tutela dei consumatori, che mira a evitare vincoli eccessivamente onerosi o prolungati nella fase di sottoscrizione iniziale del contratto al fine di consentire libertà di scelta al consumatore finale.
Il quadro normativo: il Codice delle comunicazioni elettroniche
Come si legge nella sentenza, l’art. 98-septiesdecies del Cce, rubricato “Durata dei contratti e diritto di recesso”, prescrive, al comma 1, che i contratti stipulati dai consumatori per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono avere una durata massima non superiore a 24 mesi.
In particolare, la disposizione prevede: “L’Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi”.
La norma costituisce la trasposizione dell’art. 105, par. 1, primo periodo, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva 2018/1972/Ue).
Deroga al limite dei 24 mesi solo per servizi supplementari
Come evidenziato dal Consiglio di Stato, il divieto di stipulare contratti di durata superiore a 24 mesi ha portata generalizzata, applicandosi a qualsiasi contratto stipulato tra operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica e i consumatori (cft. Consiglio di Stato, sez, VI, 9 agosto 2024, n. 7080).
Una peculiare ipotesi di deroga rispetto a tale regola generale sul termine massimo di durata dei contratti è prevista, in tema di “Offerta di pacchetti”, dal comma 3 dell’art. 98-noviesdecies del Cce, che – replicando quanto disposto dal par. 3 dell’art. 107 del codice europeo – stabilisce che “la sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari” comporta il prolungamento della durata originaria del contratto – anche oltre il termine di 24 mesi – nell’ipotesi in cui vi sia il consenso espresso del consumatore“.
La controversia e la sentenza del Tar del Lazio
Secondo la delibera Agcom, l’art. 98-noviesdecies, comma 3, del Cee, disciplinerebbe anche l’ipotesi di sottoscrizione contestuale ab initio del contratto relativo al servizio di comunicazione e del contratto di acquisto del servizio o dell’apparato supplementare.
Il Tar del Lazio ha invece dato ragione al ricorso di Iliad e ritenuto che “l’avversata disposizione regolamentare, nel consentire agli operatori di rateizzare il costo di servizi o apparecchiature terminali per un periodo superiore a 24 mesi anche in sede di prima sottoscrizione del contratto, si ponga in contrasto con l’art. 98-septiesdecies del Cce, che circoscrive la possibilità per il consumatore di assentire alla proroga della durata contrattuale – anche in deroga al vincolo di durata massima – al solo caso di sottoscrizione successiva di servizi/apparecchiature supplementari: la deroga è ammessa nella specifica ipotesi in cui il consumatore, che abbia già stipulato un contratto relativo alla fornitura di “servizi di accesso a internet” o di “servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero”, addivenga alla sottoscrizione con il medesimo operatore di un ulteriore contratto, avente ad oggetto “servizi o apparecchiature terminali supplementari”, si legge nella sentenza.