Le società di telefonia devono pagare i danni al cliente se non attivano le nuove utenze “nei termini contrattualmente stabiliti” in caso di migrazione dal vecchio gestore. Lo stabilisce una sentenza della Terza sezione civile della Cassazione, disponendo un nuovo giudizio nei confronti di Telecom Italia.
Il casus belli su cui si è pronunciata la Cassazione si riferisce ad una disputa tra il Gruppo italiano e la società VG, che aveva avviato la migrazione delle proprie utenze da Teleunit a Telecom. In primo grado TI era stata condannata a un risarcimento da 190mila euro. In appello, però, il Tribunale aveva ribaltato il giudizio, assolvendo l’operatore e motivando la propria decisione con la necessità di fare riferimento all’accordo tra Telecom Italia e gli altri gestori, così come predisposto da una delibera Agcom.
Una motivazione non accolta dalla Cassazione, secondo la quale è necessario fare riferimento ai termini dell’accordo fra operatore e cliente: “Nel caso in cui l’impresa esercente servizi di telefonia non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, essa non può invocare l’impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell’autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza”.
Inoltre, aggiunge la Terza sezione civile, “la diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto da parte di una impresa esercente servizi di telefonia impongono di comunicare tempestivamente al proprio cliente l’impossibilità di eseguire la prestazione e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di contenimento dei danni“.