Ma intanto sulla compagnia si abbatte la tegola privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato alla compagnia il pagamento di una sanzione amministrativa di 800mila euro per aver svolto attività di telemarketing in violazione della normativa antecedente al Regolamento europeo.
L’ingiunzione fa seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva vietato all’operatore telefonico l’invio di sms e l’effettuazione di chiamate per finalità di marketing a chi non avesse manifestato uno specifico consenso o avesse addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali.
La decisione era stata adottata dopo una serie di accertamenti ispettivi dai quali era emerso che in meno di due anni milioni di persone erano state contattate attraverso telefonate o sms senza il loro consenso. Le campagne promozionali avevano riguardato sia clienti attuali sia quelli potenziali, ma anche coloro che avevano cambiato operatore.
Il Garante ha contestato a Vodafone le violazioni della normativa privacy per l’effettuazione delle telefonate promozionali e l’invio di sms a un rilevante numero di utenti senza il loro consenso, nonché quella per aver realizzato gli illeciti utilizzando banche dati di particolare rilevanza e dimensioni.
Il Garante, pur valutando positivamente l’atteggiamento di Vodafone che ha messo in campo una serie di misure per mettersi in regola, ha comunque ritenuto che le violazioni commesse fossero di maggiore gravità rispetto a precedenti applicazioni di sanzioni dello stesso tipo, “tenuto conto – spiega una nota dell’autorità – sia dell’elevatissimo numero di contatti realizzati in meno di due anni, sia dei differenti canali di contatto utilizzati (telefono fisso, mobile, sms) che hanno innalzato in modo esponenziale il livello di invasività delle campagne promozionali, sia la grandezza dell’operatore.”.
Per quanto riguarda la prima violazione (l’effettuazione delle telefonate promozionali e l’invio di sms) Vodafone si è avvalsa della possibilità di pagare la sanazione in misura ridotta ed ha risolto la questione. In merito alla seconda “accusa” (utilizzo di banche dati di particolare rilevanza e dimensioni) per la quale non è possibile il pagamento ridotto, l’Autorità ha applicato la multa prevista per i casi di violazioni commesse, anche in tempi diversi, in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensione, aumentata del quadruplo “avendo ritenuto che in ragione delle condizioni economiche del contravventore – si legge nella nota – la sanzione pecuniaria così determinata risultasse inefficace, come previsto dall’art. 164-bis, comma 4, del Codice; in virtù di tali circostanze, quindi, l’importo della sanzione è stato aumentato da 200.000 euro a 800.000 euro”.