“Gli impegni presentati da Wind Tre risultano idonei a far venire meno i profili di criticità”: questo il verdetto dell’Autorità Antitrust che nell’adunanza dello scorso 4 agosto nel prendere atto delle misure poste in essere dalla telco ha chiuso il “fascicolo” sull’ipotesi di abuso di dipendenza economica relativamente alle condotte poste in essere nei confronti della rete dei rivenditori monomarca vincolati da obblighi contrattuali dal profilo anticoncorrenziale.
La decisione dell’Antitrust
“Si ritiene che gli impegni proposti da Wind Tre siano complessivamente idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali connesse ai profili di abuso di dipendenza economica ipotizzati nella delibera di avvio, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 198/1992 – si legge nel provvedimento pubblicato sul bollettino settimanale a pagina 5 (QUI IL DOCUMENTO) – In particolare, si ritiene che gli impegni definitivi trasmessi da Wind Tre (a cura della struttura Affari regolamentari guidata da Antongiulio Lombardi, ndr)- in data 11 luglio 2022 e integrati dalle modifiche accessorie siano suscettibili di attuazione piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili e idonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, assicurando, in costanza e in condizioni normali di mercato, un flusso di entrate e uscite sostenibile per il rivenditore, sia in relazione agli obblighi finanziari di natura fiscale sia in relazione al pagamento delle partite a debito nei confronti del gestore telefonico”. Inoltre, “gli impegni definitivi consentono, in caso di cessazione del rapporto contrattuale con Wind Tre, la continuazione di un flusso anche in entrata nella prospettiva di consentire al rivenditore di attivare una diversa attività economica”. Nel disporre l’obbligatorietà degli impegni presentati da Wind Tre (ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90), l’Autorità delibera la chiusura del procedimento.
Le misure poste in essere da WindTre
Riguardo all’Impegno 1 “consente, nel caso in cui il rivenditore lo ritenga utile, di avere un maggiore lasso di tempo (+ 60 gg. rispetto alle previsioni contrattuali attuali) per riorganizzarsi, potendo contare sulla continuazione degli effetti del contratto con Wind Tre e potendo, quindi, ancora confidare su un flusso finanziario in entrata per un lasso di tempo ragionevole, verosimilmente congruo ad avviare in una diversa attività economica”, si legge nel provvedimento. E a seguito delle modifiche accessorie, “Wind Tre si impegna ad applicare durante tutto il periodo di preavviso, le stesse condizioni precedentemente applicate in merito all’approvvigionamento dei dispositivi che costituiscono un input essenziale per consentire la continuazione dello svolgimento dell’attività economica del rivenditore anche in questa fase e garantire, quindi, un flusso in entrata”.
L’autorità non considera condivisibili le osservazioni di Tim “in merito al possibile disincentivo, derivante dal presente Impegno, alla mobilità dei rivenditori fra i diversi gestori telefonici. Le osservazioni di Tim non trovano, infatti, riscontro nei rilievi dei rivenditori che, al contrario, hanno evidenziato come meno sia improvvisa l’interruzione dell’attività con il gestore telefonico, maggiore sia la possibilità del rivenditore di riorganizzarsi nello svolgimento di una diversa attività economica”.
Ancora: l’Impegno 2 relativo al meccanismo di reverse charge in combinazione alla cessione del credito mira ad assicurare un flusso finanziario di entrate e uscite sostenibile per il rivenditore.
Riguardo al meccanismo degli storni pro rata (Impegno 3) “Wind Tre ha affermato, nella dichiarazione allegata agli impegni e parte integrante del presente provvedimento, che il sistema degli storni pro rata effettuati per tutta la durata del contratto è stato eliminato nel 2017, fatto salvo un periodo transitorio di progressivo azzeramento degli importi dovuti a tale titolo dai rivenditori, e si è impegnata a non avvalersi di tale meccanismo per tutta la durata degli impegni” e attualmente, WindTre prevede la restituzione della provvigione incassata dal rivenditore solo nel caso in cui il contratto del cliente finale cessi entro un arco temporale molto più circoscritto.
Sull’Impegno 4, in materia di rimodulazioni contrattuali, Wind Tre interviene su due versanti: l’uno procedurale e l’altro di natura sostanziale. Sul primo profilo, l’Impegno 4 estende il periodo entro il quale Wind Tre adotterà la modifica preannunciata a 30 giorni, nonché vincola l’operatore a fornire, in una prospettiva di maggiore trasparenza, chiarimenti sulle motivazioni sottostanti. Wind Tre ha esteso l’ambito di applicazione di questo Impegno a tutte le modifiche in pejus applicate ai rivenditori, ivi incluse quelle relative ai termini di pagamento che sono espressamente richiamate nell’ambito delle osservazioni sollevate durante il market test. Da un punto di vista sostanziale, Wind Tre si impegna a che le variazioni in pejus dei compensi ai rivenditori non abbiano una “maggiore riduzione in percentuale dei ricavi retail consumer a parità di periodo e di valore dell’offerta” e tale vincolo limita il ricorso alle modifiche unilaterali nonché contribuisce a dare maggiore certezza al rivenditore sulle previsioni dell’andamento dei flussi delle entrate e delle uscite, permettendo così di superare le criticità espresse nella delibera di avvio del procedimento.
Sull’Impegno 5, ovvero la nomina del Monitoring Trustee, si osserva che la natura degli Impegni e la necessità di assicurare un contradditorio costante con i rivenditori durante il periodo di applicazione degli Impegni permettono di apprezzare positivamente il ricorso a questa figura, nelle ipotesi previste dall’Impegno.